La Cassazione cambia gli scenari per quanto riguarda il diritto d'asilo, decretando che per poterlo rifiutare a un richiedente, dovrĆ prima essereĀ provata lāassenza di pericolo nel Paese di provenienza. Non basterĆ piĆ¹, dunque, fare affidamento sulle fonti internazionali e sulle dichiarazioni di assenza di conflitti nei vari Paesi, con la Corte che fa leva sui magistrati affinchĆ© si guardino da “formule stereotipateā e li invita aĀ āspecificare sulla scorta di quali fontiā abbiano acquisito āinformazioni aggiornate sul Paese di origineā. I giudici della Cassazione, quindi, rivedono i parametri di rigetto della richiesta d'asilo in Italia: la decisione ĆØ arrivata in accoglienza del ricorso di un pakistano, al quale il permesso era stato negato dallaĀ Commissione prefettizia di Lecce e poi dal Tribunale della stessa cittĆ Ā nel 2017. Una sentenza che, secondo l'accusa, era stata presa “in base a generiche informazioni sulla situazione interna del Pakistan, senza considerazione completa delle prove disponibiliā.
Il legale: “Passi avanti notevoli”
L'accoglienza del ricorso sposta dunque i criteri di valutazione, con il giudice che da oraĀ “ĆØ tenuto a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate”. Questo, naturalmente, farĆ sƬ che anche il caso di AlƬ S., il pakistano che aveva presentato il ricorso, verrĆ rivisto dagli stessi organi che avevano inizialmente rifiutato il rilascio del permesso a restare in Italia sotto protezione internazionale. Una vicenda sulla quale si ĆØ espresso all'AdnkronosĀ anche il legale dell'uomo, Nicola Lonoce: “Si tratta di un notevole passo avanti per quanto riguarda le richieste di asilo.Ā Ci troviamo di fronte a paesi complessi, con situazioni molto complicate e non ci si puĆ² basare su dichiarazioni generiche, senza fare specifici approfondimenti sulla reale situazione del paese. A questo punto la Cassazione ha deciso che tali āformule genericheā come il richiamo a non specificate āfonti internazionali, non sono piĆ¹ utilizzabili”.