Le coppie gay non possono trascrivere all'anagrafe italiana l'atto di filiazione – riconosciuta in un Paese straniero – di un bambino nato all'estero ricorrendo alla maternità surrogata. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con una sentenza (la n. 12193) adottata a Sezioni Unite. Un verdetto, si legge nelle motivazione, a “a tutela della gestante e dell'istituto dell'adozione”.
La sentenza
Nella decisione viene spiegato che “non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico, il cosiddetto genitore d'intenzione”.
Motivazione
La sentenza ha rigettato “la domanda di riconoscimento dell'efficacia del predetto provvedimento, riguardante due minori concepiti da uno dei componenti di una coppia omosessuale mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, con la collaborazione di due donne, una delle quali aveva messo a disposizione gli ovociti, mentre l'altra aveva provveduto alla gestazione”. La Corte ha ritenuto che “il riconoscimento del rapporto di filiazione con l'altro componente della coppia si ponesse in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, ravvisando in tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell'istituto dell'adozione. In proposito, è stato chiarito che la compatibilità con l'ordine pubblico, richiesta ai fini del riconoscimento dagli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995, dev'essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi hanno trovato attuazione nella legislazione ordinaria, nonché dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza“. E' stato tuttavia precisato che “i valori tutelati dal predetto divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti sull'interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983″.
Soddisfazione
Esultano i leader del Congresso Mondiale delle Famiglie e di Pro Vita e Famiglia. “E’ una sentenza decisiva – scrivono Toni Brandi e Jacopo Coghe, rispettivamente presidente e vice presidente -. Le donne non sono incubatrici e i bambini non sono merce. Finalmente i giudici hanno detto un No chiaro e netto alla vergognosa trascrizione all’anagrafe degli atti di filiazione di bambini comprati all’estero tramite utero in affitto. Il verdetto su un caso che proveniva dalla Corte d'appello di Trento e definito ‘a tutela della gestante e dell'istituto dell'adozione’ dà ragione alle nostre battaglie e ci dice che non sono vane oltre che rispettose della legalità e della ragione”. Brandi e Coghe si dicono, tuttavia, preoccupati per la “porta lasciata aperta dalla Cassazione che ha sottolineando che per le coppie omosessuali esiste comunque la strada 'dell’adozione particolare'. Non cesseremo di combattere per il diritto dei bambini ad avere una mamma e un papà“.
Delusi
Dall'altra parte della barricata gli esponenti di Gay Center. “La sentenza della Cassazione pubblicata oggi, che non consente il riconoscimento alla nascita dei figli di una coppia gay, fa emergere l'urgenza di una legge che riconosca la genitorialità e la adozione per le coppie lesbiche e gay, che tuteli i minori sin dalla nascita” ha affermato il portavoce dell'associazione, Fabrizio Marrazzo. “Invece oggi dopo questa sentenza – ha aggiunto – il genitore non biologico sarà costretto a chiedere il riconoscimento della propria genitorialità solo ai tribunali, lasciando così il minore per alcuni anni con un solo genitore riconosciuto, a differenza delle coppie eterosessuali dove in casi analoghi il riconoscimento della genitorialità è immediato, dato che per loro viene data dalla legge la possibilità di adottare“.