Una signora ci confida di rivolgersi spesso all’aiuto di una cartomante che, leggendo le carte, la rassicura circa la sorte di alcune speranze cui affida la propria felicità. In effetti, la signora, madre di due figlie ormai non più adolescenti, spera di conoscerne, e magari di influenzare, il loro futuro familiare, attraverso il consulto della esperta indovina da cui, scrive, riceve sostegno e conforto. E ci scrive per sapere, stante la sua diffusione, se è una pratica cui riconoscere un fondamento di affidabilità.
Partiamo da un dato certo e chiaro: la Chiesa non solo non riconosce alcun valore alle numerose pratiche divinatorie, tra cui rientra la lettura delle carte come altre analoghe pratiche per predire il futuro e magari influenzarlo, ma le condanna apertamente in quanto in contrasto con il disegno di Dio e con la divina Provvidenza ai quali sono affidati il destino dell’Umanità e la condizione dei singoli.
Superando – per amore di sola scienza – la rigorosa ed ovvia posizione della Chiesa, cui sinceramente aderiamo, che vede contrastare i fondamenti della Fede e dunque inconciliabile con l’esistenza di Dio la capacità umana di rivelare ed influenzare gli eventi non dipendenti dalla osservazione scientifica o dalla propria attività operativa, dobbiamo con altrettanta certezza escludere la possibilità di predire il futuro e, ancor meno di piegarlo alle proprie aspirazioni: il Medioevo ha già conosciuto l’esasperazione della credulità popolare e le tristi conseguenze della caccia alle streghe per costringerci a dover relegare nella sfera della fantasticheria gli argomenti che hanno simili pretese.
E d’altronde, sia altresì ben chiara la posizione della legge poiché l’art. 121 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) vieta espressamente il mestiere di ciarlatano ed il Regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940) all’art. 231 stabilisce che nel “mestiere di ciarlatano si comprende ogni attività diretta a speculare sull’altrui credulità, o a sfruttare o alimentare l’altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose”.
Il Consiglio di Stato – stante la diffusione delle attività connesse alle pratiche divinatorie – è in questi giorni intervenuto sulla materia (con la sentenza emessa dalla Terza Sezione, Presidente Frattini, estensore Fedullo, n. 4189 depositata il 1° luglio 2020) prendendo una posizione libertaria sul presupposto che la normativa regolamentare è risalente ad epoca di scarsa autonomia culturale e che oggi il libero esercizio va ricondotto alla ipotesi in cui sussista un rapporto di proporzione tra il “servizio” divinatorio offerto ed il prezzo richiesto e pagato per riceverlo: con la conseguenza che, a segnare il discrimine tra attività di cartomanzia e ciarlataneria, ovvero al fine di identificare la connotazione “speculativa” o “profittatrice” della stessa, sono proprio i mezzi e le modalità impiegate al fine di offrire al pubblico la “prestazione” profetica.
Da tale punto di vista, lo sconfinamento nell’area della “ciarlataneria” si verifica appunto quando il “messaggio” commerciale che accompagna l’offerta del servizio tende a rappresentare la prestazione divinatoria non nella sua impalpabile valenza predittiva, ma come strumento realmente efficace ed infallibile per la preveggenza del futuro, con la connessa richiesta di una contropartita commisurata al maggior valore che la prestazione, per come artatamente rappresentata, assumerebbe, ovvero quando, per le modalità e/o le circostanze in cui si svolge la relazione tra cartomante e cliente, essa denota l’approfittamento da parte del primo della eventuale situazione di particolare debolezza psicologica del secondo.
Anche gli autorevoli giudici del Consiglio di Stato, quindi, riconducono le attività divinatorie, tra cui appunto la lettura delle carte, tra le consolazioni prive di qualunque attendibilità scientifica e ne consentono l’esercizio a condizione che il compenso sia contenuto nei limiti del tempo del consulto con esclusione di qualsiasi speculazione sugli esiti e sulla credibilità.
Con questo, gentile signora, non le si nega l’approvazione agli incontri che può continuare a svolgere purché abbia piena consapevolezza che rappresentano palliativi delle sue preoccupazioni ma non sono dotate di alcuna effettiva veridicità acclarata; ed abbia cura di evitare che le siano fatte promesse in cambio di danaro o di altre offerte.
Ma provi anche a seguire le parole di Papa Francesco che ha esortato a non rivolgersi a maghi ed indovini ma a pregare sinceramente il buon Dio confidando nella divina Provvidenza.