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Capire i referendum per partecipare alla revisione costituzionale

Senza conoscerne gli strumenti, una democrazia si impoverisce. In vista del referendum del 20 e 21 settembre. Interris.it ha intervistato la costituzionalista Ida Angela Nicotra, consigliere dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione

Capire i referendum per non ritrovarsi poveri di strumenti culturali per partecipare alla revisione costituzionale. La professoressa Ida Angela Nicotra è professore ordinario di Diritto costituzionale all’università degli Studi di Catania.

Referendum

La professoressa Nicotra è componente della Commissione per le riforme costituzionali e del Consiglio Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione. Da giurista cattolica studia e apprezza la figura e il pontificato di papa Francesco. Senza conoscerne gli strumenti, una democrazia si impoverisce. In vista del referendum del 20 e 21 settembre. Interris.it ha intervistato la costituzionalista Ida Angela Nicotra sull’imminente consultazione referendaria.

Quale ruolo ha il referendum nella partecipazione dei cittadini ai processi di revisione costituzionale?

“Il testo di legge costituzionale ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” è stato approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva l’8 ottobre 2019. Prevede la riduzione del numero dei parlamentari da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi. Con la quarta e ultima votazione, la Camera ha deliberato lo snellimento del numero dei parlamentari con 553 voti a favore, 2 astenuti e 14 voti contrari. Si tratta di una cosiddetta ‘mini riforma’ che modifica un profilo puntuale della Carta Fondamentale”.Cosa comporta?

“Come stabilito dall’articolo 138, la legge può essere sottoposta a referendum popolare ‘qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ne facciamo domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli Regionali’. Un quinto dei senatori ha richiesto di sottoporre la riforma sul numero dei parlamentari al vaglio popolare”

Ansa/Filippo Venezia

Quanto ha inciso l’emergenza sanitaria?

“In relazione all’emergenza Coronavirus, con il decreto legge 17 marzo 2020, numero 18, è stato considerato opportuno un differimento all’autunno 2020 del referendum costituzionale, inizialmente previsto per il 29 marzo 2020. Pertanto, la consultazione è prevista per il 20 e 21 settembre 2020”.Quale rilievo assegna al referendum la Costituzione?

“I Padri Costituenti hanno assegnato un ruolo di particolare rilievo all’istituto del referendum costituzionale.  La Costituzione italiana, com’è a tutti noto, si caratterizza per il suo carattere rigido. Essa, al pari di tutte le Costituzioni rigide (e a differenza di quelle cosiddette flessibili) per essere modificata necessita di un procedimento specifico e particolarmente gravoso”.

Può farci un esempio?

“In proposito, rimangono attuali le parole pronunciate durante i lavori preparatori dell’Assemblea Costituente dell’onorevole Paolo Rossi, in occasione della discussione del progetto di quello che sarebbe divenuto l’articolo 138 della Costituzione. ‘La Costituzione non deve essere un masso di granito che non si può plasmare e che si scheggia, e non deve essere nemmeno un giunco flessibile che si piega ad ogni alito di vento'”.Cosa non può essere modificato?

“Restano, comunque e in ogni caso, immodificabili i principi fondamentali che costituiscono la struttura portante e gli elementi identificativi dell’ordinamento repubblicano. Tra questi il principio di uguaglianza, i diritti inalienabili e i doveri inderogabili, l’unità e l’indivisibilità della Repubblica. Per semplificare al massimo il discorso, si può affermare che la revisione può riguardare solo la parte seconda della Costituzione, relativa all’ordinamento della Repubblica”.In quale contesto si colloca il referendum?

“La consultazione referendaria si colloca all’interno di una complessa procedura per la modifica della Costituzione. L’iter di revisione costituzionale si compone di due momenti di grande significato. Di democrazia rappresentativa, il primo e di democrazia diretta, il secondo. Assegnando ai rappresentanti della nazione e, in una fase successiva, ai cittadini elettori, il compito di svolgere una delle funzioni più importanti, quale è appunto la modifica della Costituzione. Si è voluto, in tal modo, consentire al corpo elettorale di incidere sulle scelte operate dal legislatore della revisione”.Perché?

“E’ la stessa Costituzione a stabilire un procedimento particolarmente lungo e complesso per le eventuali novelle che si vorranno apportare al Testo fondamentale. Facendo sì che la modifica alla Costituzione sia quanto più possibile ponderata e condivisa tra le varie forze politiche. Mantenendo uno spazio, sia pure eventuale (in quanto subordinato alla richiesta di una minoranza), di intervento del popolo tutte le volte in cui la legge di revisione non raggiunga la maggioranza qualificata in Parlamento. In altri termini, solo il raggiungimento della robusta maggioranza parlamentare dei due terzi esclude il ricorso alla consultazione popolare”.Con quali effetti?

“Così, la disciplina del referendum costituzionale prevede che le leggi di revisione approvate dal Parlamento a maggioranza assoluta siano sottoposte a referendum popolare. Ciò ‘quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei componenti di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi’”. Come si procede?

“Nel caso in cui i soggetti legittimati richiedano lo svolgimento del referendum, verrà sottoposto agli elettori un quesito così formulato. ‘Approvate il testo di revisione dell’art… della Costituzione concernente…approvato dal Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero… del…?'”.E il quorum?

“Affinchè il testo della legge di revisione sia approvato è necessario unicamente il raggiungimento del quorum funzionale. Vale a dire che il numero dei voti favorevoli sia superiore a quello dei voti contrari. Infatti, a differenza di quanto prescritto per il referendum abrogativo, non è richiesto nessun quorum strutturale, legato al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti, ai fini della validità della consultazione referendaria”.Da cosa nasce questa scelta?

“Al riguardo, la scelta del Costituente è basata su un duplice ordine di considerazioni: per un verso il chiaro intendimento di non rendere troppo oneroso il compito delle minoranze che richiedono il referendum, salvaguardandone la natura oppositiva. Per altro verso, la convinzione che, essendo in gioco la modifica di una parte della Legge fondamentale, l’affluenza alle urne sarebbe stata di certo alta. Anche se la scarsa partecipazione al referendum sulla riforma del titolo V della Costituzione, che si è tenuto nel 2001, sembrava smentire proprio tale convincimento”.A cosa si riferisce?

Tuttavia, nella storia recente del nostro Paese il ruolo dell’istituto referendario è cresciuto notevolmente. Divenendo la sede per offrire risposte alle istanze di partecipazione. Istanze che provengono dal basso e coinvolgere, in misura sempre maggiore, il corpo elettorale nella determinazione delle scelte che interessano la Costituzione. Di modo che il principio di sovranità popolare possa trarre dal binomio ‘democrazia rappresentativa- consultazione popolare’ una rinnovata vitalità”.

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