Intervento

Il valore attuale della Repubblica

Con il termine res pubblica i Romani qualificarono la nuova forma istituzionale dopo la fine della monarchia. Si tratta, per quel tempo, di una efficace innovazione linguistica capace di rendere un concetto definito nella cultura greca con il termine politeia e riassuntivo sia la forma di stato, sia la forma di governo, per indicare il rapporto tra governanti e governati e tra i poteri dello stato. In realtà, la res pubblica latina si allontana dal significato originario, allo scopo di rappresentare, piuttosto, l’interesse generale, inteso come bene comune.  Negli scritti di Cicerone si analizzano alcuni elementi peculiari della res pubblica, in particolare, il consenso ad un diritto comune che rappresentasse il momento fondativo di un gruppo sociale. Così, nel pensiero Ciceroniano la res pubblica costituiva la risposta a governi ingiusti e dispotici.

Nell’età moderna il termine viene ripreso da Kant che sostiene con forza l’idea della necessità di una Costituzione per formare una Repubblica. In una Metafisica dei costumi, il filosofo tedesco elabora l’idea di una Costituzione in armonia con i diritti naturali, elevata a come vero strumento della ragion pratica. In effetti, lo stretto nesso che lega la Costituzione, il regime repubblicano con la tutela dei diritti è chiaro fin dall’apertura del Testo fondamentale italiano. Il primo articolo suggella la scelta operata dai cittadini e, per la prima volta, dalle cittadine italiane, ammesse al voto dal decreto Bonomi, con il referendum istituzionale del 2 giugno del 1946. L’elettorato femminile diede un apporto determinante, votarono 12.998.131 donne, contro 11.949.056 uomini.

L’espressione “l’Italia è una Repubblica” cementa un indissolubile legame e si ricollega alla disposizione della Carta dedicata ai limiti da rispettare nel procedere alle modifiche costituzionali. La restrizione esplicita riguarda la non sottoponibilità ad alcuna revisione dell’assetto repubblicano. Il mantenimento della “forma repubblicana”, tuttavia, non si esaurisce nella impossibilità di sostituire la Repubblica, piuttosto allude ad una serie di altri elementi ugualmente fondamentali nel delineare la conformazione del nostro ordinamento. Così, i primi dodici articoli ne costituiscono la struttura portante, con la irrinunciabilità dell’eguaglianza, dei diritti inviolabili, dei doveri inderogabili, del pluralismo politico. Parimenti coessenziale per delineare la struttura repubblicana è il carattere democratico, a testimonianza del fatto che la scelta di affidare al popolo il futuro del Paese sarebbe stata irreversibile. Mentre la dignità della persona, commisurata esclusivamente alla capacità di ognuno di concorrere al progresso materiale e spirituale della Repubblica, senza che possano valere posizioni sociali fondate su titoli nobiliari, sottolinea il valore fondamentale del “fondata sul lavoro”.

In seguito alla riforma del 2001, il concetto di Repubblica si è ulteriormente impreziosito con il novellato testo dell’art. 114 che considera gli enti territoriali, al pari dello Stato, quali elementi costitutivi della stessa, nel solco della comune derivazione del principio di sovranità popolare. La Costituzione prospetta, in tal modo, una visione di insieme in cui l’identificazione dell’Italia con la Repubblica da risalto al principio di unità ed indivisibilità che raggruppa le molteplici articolazioni dell’ordinamento, al contempo promuovendo le istanze di autonomia e di decentramento.

Proprio “l’articolato sistema sociale e istituzionale ha svolto una grande funzione di consolidamento dell’esperienza democratica italiana e ha contribuito al superamento di molte tensioni e contrapposizioni”, per usare le parole di Giovanni Goria, ricordato, qualche giorno fa, nel giorno del trentennale della sua scomparsa dal Presidente Mattarella. L’inclusività della formula repubblicana si completa con l’apertura alle organizzazioni internazionali finalizzate a promuovere la pace e la giustizia tra le Nazioni e al diritto derivante dall’ordinamento dell’Unione Europea. In un quadro di costruttiva collaborazione fra i diversi sistemi di garanzia si valorizza la massima salvaguardia dei diritti delle persone. Anche l’affermazione del costituzionalismo multilivello costituisce un presidio di limitazione del potere, per custodire gli ideali repubblicani.

Ida Angela Nicotra

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