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Superbonus 110%, i punti su cui le banche devono fare massima attenzione

Che l’ottenimento del cosiddetto superbonus 110% non fosse agevole era già noto a tutti, più o meno, e dopo le nuove norme relative alle cessioni, si è palesata la necessità di una maggiore attenzione nello sconto del credito fiscale da parte degli intermediari e qui si focalizza l’ultima circolare dell’Associazione Bancaria Italiana agli associati.

Già avevamo parlato poche settimane fa, infatti, di queste nuove regole relative alla cessione del credito di imposta introdotte dal Decreto Sostegni ter, corrette dal Decreto Antifrodi 2 e chiarite dalle varie circolari dell’Agenzia delle Entrate che fissavano la necessità di perfetta tracciabilità delle operazioni effettuate e limitavano il numero di cessioni tra un intermediario e l’altro, ora l’ultima circolare sempre dell’AdE, la 23/E, va a delucidare ulteriormente le responsabilità in capo ai vari soggetti che intervengano nella gestione del bonus. Nel capitolo riguardante i controlli e le sanzioni, l’Agenzia inizialmente chiarisce i termini del suo intervento, esattamente:

  • 5 anni dalla dichiarazione per i crediti non spettanti;
  • 8 anni dalla dichiarazione per i crediti inesistenti.

Se uno di questi casi fosse accertato, l’Agenzia procederà al recupero delle somme non spettanti o inesistenti, maggiorate dagli interessi e dalle eventuali sanzioni (che, nel caso di crediti inesistenti possono arrivare al 200% dell’importo originario così come previsto dall’art.13 del D.lgs 471/1997), richiedendole direttamente al soggetto beneficiario della detrazione originaria.

Se vi fosse, però, un concorso nella violazione, così come indicato dal D.lgs 472/1997, i fornitori e i cessionari del credito d’imposta risponderebbero in solido con il beneficiario per quelle somme ricevute in maniera irregolare o in misura superiore al credito ricevuto. Cosa significa questo? Semplicemente che il cessionario del credito, le banche in questo caso, risponderebbero dell’illecito solo se abbiano omesso la specifica diligenza richiesta nell’istruttoria della pratica sia nella valutazione del credito presentato allo sconto sia, eventualmente, delle norme relative all’antiriciclaggio.

È del tutto evidente che il richiamo alla “specifica diligenza” comporti che non esista una norma valida sopra tutto ma che ogni singolo caso vada valutato in maniera specifica, al fine di stabilire l’esistenza o meno una corresponsabilità in capo ai cessionari a ogni livello e, qui, punta l’obiettivo l’ABI.

In linea teorica non sarebbe necessaria un’ulteriore sottolineatura alla corretta valutazione delle pratiche di sconto dei crediti fiscali ma, vista l’attenzione da parte del Governo e dell’Agenzia delle Entrate sull’argomento, correttamente l’associazione bancaria richiama alla massima attenzione gli associati per evitare sia dei possibili danni finanziari in caso di corresponsabilità sia eventuali danni di immagine a tutto il comparto che già non è sempre ben visto da buona parte dell’opinione pubblica, sia per i miti relativi al “governo dei banchieri” sia per via degli scandali che hanno popolato le pagine di cronaca negli ultimi anni.

Inutile ricordare che il settore bancario sia un tassello importantissimo in tutto il sistema economico, permettendo l’allocazione dei fondi dal settore del risparmio al settore degli investimenti industriali e gestendo il sistema dei pagamenti, nazionali e internazionali, senza i quali tutto rischierebbe di bloccarsi, e per questo la minimizzazione dei rischi diventa una questione assai seria a livello non solo di singole aziende ma di tutto il sistema.

L’attenzione di ABI si concentra sulle linee guida, definite “cogenti”, che l’Agenzia delle Entrate ha fissato in merito alle operazioni di due diligence relative alle operazioni riguardanti il superbonus.

Le banche, quindi, si muoveranno nel massimo rigore nel solco delle indicazioni tracciate dall’Agenzia, anche se, in realtà, non si discostano da quanto abbiano applicato in questi mesi nella valutazione delle pratiche, proprio per via della necessità di autotutela patrimoniale tanto che solo una minima parte dei 5,6 miliardi di euro di crediti fiscali illeciti, così come calcolato dalla Guardia di Finanza, è imputabile allo sconto delle detrazioni discendenti dal superbonus.

Tra i “campanelli di allarme” indicati, a mero titolo di esempio, rientrano sia le dimensioni dell’azienda e la sproporzione delle commesse rispetto ai fatturati precedenti sia lo scostamento troppo marcato tra il valore degli immobili oggetto di intervento e il costo delle opere messe in atto.

Un altro punto valutare, inoltre, è l’ammontare della cifra oggetto di sconto, se venisse richiesta una cessione di 80 euro ogni 100 euro di lavori, visto che, fino ad oggi, gli istituti di credito riconoscevano tra il 100% e il 105% del costo dell’intervento a fronte del credito fiscale di 110%, ,è abbastanza palese che o il costo reale sia nettamente inferiore a quanto dichiarato o che i lavori siano inesistenti e, benché la “rischiatura” a livello meramente finanziario sia apparentemente a favore del cessionario, il rischio di dover rispondere in solido al beneficiario e al fornitore per un credito non dovuto o inesistente è chiaramente assai elevato.

Nonostante l’onerosità di queste attività e il prospettico aumento dei tassi di interesse abbiano già modificato le offerte da parte del settore bancario riducendo la quota di credito fiscale riconosciuta in fase di sconto, questi chiarimenti, uniti alla maggiore flessibilità nelle cessioni di credito successive alla prima, come stabilito dal Decreto Antifrodi 2, dovrebbero sbloccare l’impasse in cui tutto il settore edilizio si è improvvisamente ritrovato a inizio anno, permettendo una maggiore disponibilità degli istituti di credito nel ricominciare ad erogare fondi a fronte delle cessioni di credito di imposta e riaprendo i cantieri che si erano arenati in fase iniziale in questi mesi, anche se alla conclusione del “periodo di grazia” del superbonus mancano ancora pochi mesi per le abitazioni singole e un anno e mezzo per i condomini.

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