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Superbonus 110%: criticità e pregi

Il superbonus 110% è, ormai, entrato nell’immaginario comune come un qualcosa di mitologico, un mezzo per ristrutturare gratuitamente, o quasi, (perché, in ogni caso, il costo di ogni intervento verrebbe spalmato sulla fiscalità generale), la propria casa seppur di difficile ottenimento. È veramente così? Diciamo di “ni”. Questo istituto, introdotto con il DL 19 maggio 2020 no. 34 e cosiddetto “Decreto Rilancio”, non punta alla ristrutturazione tout court degli immobili ma all’efficientamento energetico e alla messa in sicurezza, dal lato sismico, delle abitazioni.

Il bonus, come si legge nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si divide, infatti, in due tipologie specifiche: il super eco-bonus e il super sisma-bonus. Il primo, come si accennava poco fa, è legato all’efficientamento energetico degli immobili, ottenibile con interventi che permettano il miglioramento del fabbricato di almeno due classi energetiche, mentre il secondo, come dice il nome, al rinforzo strutturale dei fabbricati per prevenire danni da terremoti. Analizziamo, velocemente, le due tipologie di bonus e gli interventi che possono essere oggetto di rimborso, quindi.

Nel primo caso, per accedere al bonus è necessario prevedere almeno un intervento “trainante” come l’isolamento termico dell’edificio o la sostituzione degli impianti di generazione termica con impianti centralizzati ad alta efficienza energetica, in maniera tale da ottenere il passaggio almeno una classe energetica di due livelli superiore a quella preventivamente certificata in fase di studio preliminare. Una volta autorizzato questo lavoro è possibile aggiungere altri interventi, detti “trainati”, come la sostituzione degli infissi, l’installazione di pannelli fotovoltaici, di sistemi di accumulo di energia elettrica, di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, la sostituzione dei radiatori e così via.

Nel secondo caso, l’intervento “trainante” è quello di adeguamento sismico a cui, poi, possono essere aggiunti anche gli interventi “trainati” già descritti; l’unica limitazione all’attivazione di questa tipologia di bonus è geografica, l’immobile in questione, infatti, deve essere situato in zone a rischio sismico (esattamente in territori caratterizzati dai livelli 1,2 o 3) quindi, ragionando per regioni, sarebbero escluse dall’applicazione Valle d’Aosta, Trentino Alto-Adige e Veneto.

A questo punto, il rimborso della spesa sostenuta è possibile ottenerlo in 5 anni come credito fiscale ovvero è possibile avvalersi della possibilità di cessione di questo credito verso l’Erario all’impresa che effettua i lavori per ottenere uno sconto immediato in fattura o a una banca o un intermediario finanziario per liquidarlo immediatamente, fatte salve le commissioni richieste dal cessionario.

La misura qui descritta fu introdotta, nel pieno della crisi pandemica, per spingere un meccanismo virtuoso di mercato e consentire, in ottica win-win, ai cittadini di ristrutturare le case, ridurre i consumi energetici e  valorizzare il patrimonio immobiliare, per le imprese di incrementare lavoro e fatturato e allo stato di creare una maggiore sicurezza e efficienza energetica dal lato delle costruzioni, di sostenere l’occupazione e il reddito con il conseguente aumento di gettito fiscale con il quale coprire il pagamento del bonus. Fin qui sembrerebbe tutto idilliaco ma… vi sono dei “ma” importanti.

Partiamo dai costi veri del bonus. Non è un mistero che tutta l’impalcatura del super bonus 110% sia stata finanziata a debito; pensare che il mero aumento dei fatturati del settore edilizio, per quanto importante nella composizione del PIL italiano, possa sostenerne il costo, tramite l’aumento degli utili di impresa, è, quantomeno, ingenuo.

Da una parte si è assistito a un incremento dei costi sia del personale necessario per sostenere le commesse, sia dei materiali che per la crescita della domanda e per un sistema speculativo che si potrebbe definire “tanto paga Pantalone” sono aumentati, per alcune tipologie di forniture fin oltre il 200% (per la precisione si parla dell’acciaio per il cemento armato) già prima dello scoppio della guerra in Ucraina.

Vero è che una maggiore domanda porta a spalmare i vantaggi su tutta la filiera produttiva ma è altresì vero che le imposte, generalmente, si pagano sugli utili e non è detto che queste, seppur comprensive degli incassi IVA, siano sufficienti a dare una copertura al pagamento del bonus come, infatti, sta avvenendo, tanto che quest’ultimo è stato pensato come misura a termine e, nonostante la proroga contenuta nella legge di Bilancio 2022, vedrà la conclusione al 31 dicembre 2022 per le abitazioni unifamiliari e al 31 dicembre 2023 per i condomini.

Un secondo punto assai problematico è, poi, la complessità per poter accedere al bonus, l’allora Governo Conte lo pensò con una struttura piuttosto cervellotica e foriera di numerosi intoppi burocratici che ne ostacolavano addirittura la richiesta. Il successivo snellimento dell’iter di richiesta ha, effettivamente, permesso a molti cantieri di partire ma un ulteriore ostacolo è sorto in sede di proroga a dicembre dello scorso anno. La possibilità di cessione del credito, quasi senza limiti, aveva generato diverse frodi fiscali e, per questo, con la D.L. 27 gennaio 2022, cosiddetto Decreto Sostegni-ter, era stata limitata la possibilità di cessione del credito a sole due opzioni: sconto in fattura e cessione del credito a terzi. Solo se il cedente optasse per la prima ipotesi, poi, il cessionario potrebbe, a sua volta, cedere il predetto credito verso un soggetto terzo che, però, non avrebbe più la medesima possibilità. In pratica chi accettasse di scontare il credito d’imposta, se non fosse l’impresa che realizzi i lavori e accettasse uno sconto in fattura, non avrebbe più alcuna possibilità di cedere a sua volta il credito dovendolo utilizzare a compensazione delle sue imposte.

È del tutto evidente che questa limitazione abbia bloccato molte opportunità di accesso al bonus poiché per banche e intermediari finanziari è impensabile scontare i crediti di imposta assumendosene completamente il rischio anche di non poterne usufruire se il dovuto per via fiscale non fosse sufficientemente capiente a permetterne l’utilizzo a compensazione.

In tanti, quindi, negli scorsi mesi si sono visti chiedere l’accettazione di una clausola di recesso unilaterale da parte dell’impresa scelta per eseguire i lavori in caso i costi per la realizzazione dell’opera siano più onerosi rispetto al plafond stabilito per ottenere il bonus o se non sia possibile trovare un intermediario che possa scontare il credito d’imposta acquisito tramite lo sconto diretto in fattura.

Per superare l’impasse provocato da quanto previsto da questo decreto, il Consiglio dei Ministri, con il D.L. 25 febbraio 2022 no. 13 (cosiddetto Decreto Antifrodi 2), ha corretto le regole per la cessione dei crediti edilizi per garantire maggiore flessibilità.

Per prima cosa è stabilito che a ogni cessione sia associato un codice univoco che ne permetta la completa tracciabilità e ogni beneficiario del credito d’imposta originario potrà decidere se utilizzarlo direttamente tramite detrazione fiscale oppure di cederlo a un’impresa, con sconto in fattura, a una banca, a un intermediario finanziario o a altri soggetti terzi. Nel caso dell’impresa cessionaria, questa potrà a sua volta cedere il credito, in toto o in parte, a banche, intermediari finanziari, soggetti terzi o utilizzare il credito acquisito direttamente.

Banche e intermediari finanziari, potranno utilizzare direttamente il credito oppure cederlo, totalmente o parzialmente, a loro volta a altri intermediari vigilati (sono ammesse massimo due cessioni ulteriori dopo la prima) o a soggetti terzi, considerati professionali ai sensi del TUB. Solo nel caso di cessione a soggetti terzi, professionali e non, al di fuori del perimetro di banche e intermediari finanziari vigilati si applicherà il divieto di ulteriori cessioni. Complicato? Solo a spiegarlo, in realtà di va a creare una perfetta tracciabilità ai crediti di imposta garantendo, però, quella flessibilità necessaria a non inceppare il meccanismo permettendo, contemporaneamente, di contrastare, il più possibile almeno, eventuali frodi.

In linea teorica, quindi, non ci dovrebbero essere più ostacoli per chi voglia e possa usufruire del cosiddetto super bonus prima che scada, sempre che il futuro rialzo dei tassi ventilato dalla BCE e la situazione contingente non creino nuove criticità a brevissimo.

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