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Se la difesa non è più “legittima”

Cosa dice questa legge sulla legittima difesa? Quali sono questi argomenti tecnici che tutti sembrano capire, ma che, se vengono esaminati, hanno una valenza giuridica altamente tecnica? E che differenza c'è tra eccesso colposo e scriminante putativa, visto che la legge proprio di questo parla? Ma, soprattutto, questa legge è davvero necessaria? Oppure i fondamenti di una regola quale la legittima difesa si trovano già nel profondo della nostra cultura e sono radicati in un sistema di pensiero che fa dell'Italia un Paese dell'Occidente europeo?

La legittima difesa è quell'istituto giuridico, cioè quell'insieme di regole, che permette a chi è aggredito, e mentre è aggredito, di potersi difendere per tutelare un suo diritto, se l'interesse difeso ha un pari valore rispetto al danno che si provoca. Questo è il concetto di proporzionalità, una difesa logica e non esagerata, un bilanciamento tra valori protetto dallo Stato, un equilibrio razionale. Se mi si insulta non posso ledere l'integrità fisica di una persona, se si attenta al mio onore non posso certo cagionare la morte. Quindi la difesa non è sempre legittima, ma lo è solo quando vi è proporzionalità e non vi è possibilità di ricorrere all'aiuto dello Stato, delle forze dell'ordine o del giudice.

Deve essere chiaro che l'omogeneità degli interessi in gioco non significa identità degli stessi, l'onore e la libertà sessuale di una donna violentata possono ben permettere che questa si difenda procurando danni fisici all'aggressore, primari interessi essendo sia quello della libertà sessuale sia quello dell'incolumità del singolo. Ma se la donna o i suoi familiari, magari dopo giorni, andassero a  cercare una vendetta privata, si potrebbe parlare di difesa, ma non certo di difesa legittima; ritorneremmo a prima degli albori della civiltà. Quindi i parametri della proporzionalità e della immediatezza della risposta, finalizzati ad evitare un nocumento attuale sono stati, sono e saranno sempre indispensabili in un ordinamento evoluto. E per fare questo è sempre stato, è e sarà necessario un processo che valuti l'esistenza di questi presupposti.

Il messaggio che sta passando, questo preoccupa molto, è che, con la riforma, il processo non sarà più necessario, perché ci sarà una sorta di presunzione per cui, in determinate situazioni, non dovranno più intervenire poliziotti, avvocati, pm o giudici. Nello specifico, si punta sul dire, soprattutto su questioni che riguardano le intrusioni nei domicili privati e negli esercizi commerciali, che la difesa, anche a costo della incolumità personale o della vita di colui che si introduce, “scrimini”, per usare un'espressione tecnica, cioè escluda la responsabilità di colui che si difende, presumendo che la difesa sia sempre e comunque legittima.

La proposta di legge è complessa mentre il messaggio subliminale è ben più insinuante; nella prima si ipotizza che colui che sia in “stato di grave turbamento” e reagisca all'aggressione non debba rispondere del reato di lesioni o omicidio; ma si “intende far intendere” che non solo ogni “esagerazione difensiva” verrebbe perdonata, ma che non si avrebbe alcuna conseguenza penale e soprattutto processuale, poiché, lo si ribadisce, non ci sarebbe l'instaurazione di alcun processo. Ma non è forse ovvio che chi tema fondatamente per la vita propria o dei familiari possa reagire, e non è ovvio che quel “fondatamente” debba essere esaminato in un processo? Magari per arrivare, anche in un primissimo momento, a trovare logicamente corretta quella reazioni? O forse questa comunità accetterebbe serenamente davanti a un decesso, che colui che lo ha ucciso andasse esente non tanto da colpe, quanto da un accertamento giudiziario? Ma ancor di più, non ci dovrebbe preoccupare la sfiducia che si determina nei confronti del sistema-giustizia, che sembrerebbe non idoneo a difendere la collettività e che anzi si presenterebbe come persecutore del danneggiato?

In realtà la nuova legge non muterà minimamente quelli che tecnicamente sono gli approdi giurisprudenziali consolidati, cioè le normali modalità di applicazione della normativa sulla legittima difesa. Già oggi chi è stato terrorizzato dalla paura per la propria incolumità viene difeso dall'ordinamento, sempre previo processo, e chi invece si è posto all'agguato di un ladro per sparargli, potendo altrimenti difendersi, viene punito. Non è questa la nostra cultura ed il nostro modo di sentire la giustizia?

Quello che spaventa non è tanto la modifica di una legge che in concreto nulla modificherà: la Cassazione, il supremo organo della giustizia, numerose volte ha affermato che è legittima la difesa di chi non può chiamare nessuno in proprio aiuto e rischia la propria vita e la propria incolumità, che questo succeda di notte o di giorno, in casa o fuori casa, e che anche la suggestione dovuta a situazioni contingenti deve avere una valenza fondamentale nella valutazione del giudice.

Quello che preoccupa è il messaggio che passa, e che ha portato l'attuale presidente del Consiglio a precisare che la legge che si propone non è un invito ad un maggiore uso delle armi, a fronte di delinquenti, lo si dica chiaramente, che le armi le sanno usare con ben maggiore freddezza e determinazione di un cittadino per bene. Però, se il premier è così preoccupato che possa aumentare l'uso delle armi, tanto da dover ammonire in questo senso la popolazione, ben maggiore deve essere la nostra preoccupazione per una legge che lancia questo annuncio e che solo per questo rappresenta un serio pericolo.

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