In questi giorni l’Aula della Camera esamina il disegno di legge di (parziale) riforma dell’ordinamento giudiziario, voluto dal Governo, al fine dichiarato di rendere l’amministrazione della giustizia più efficiente, e così investire proficuamente le risorse destinate al settore dal PNRR.
La precedente riforma, che ha riguardato il processo penale, inizia a produrre i suoi effetti. E sono soltanto negativi: l’intento di abbreviare i tempi dei giudizi è stato affrontato in via principale con l’improcedibilità in appello, cioè con la fissazione di un limite temporale (due anni in via ordinaria) entro il quale se il giudizio non si definisce viene cancellato; volendo sintetizzare, si tratta nei fatti di un’amnistia senza limiti.
Le prime applicazioni dell’istituto oltrepassano le più pessimistiche previsioni perché gli atti di appello si moltiplicano, anche in giudizi nei quali la condanna si mantiene al minimo coi benefici, in quanto si confida sul decorso del termine biennale nel secondo grado di giudizio. Poiché il nuovo regime di improcedibilità del processo vale per i fatti successivi al 1/01/2020, in più d’una Corte territoriale si assiste alla trattazione prioritaria di questi processi, nello sforzo di mantenersi nel biennio, ma a ciò corrisponde l’abbandono di larga parte dei precedenti giudizi al loro destino. Infine è permesso al giudice di prorogare i termini di scadenza della improcedibilità (di un anno in appello, di sei mesi in cassazione), se il “giudizio di impugnazione è particolarmente complesso”, con ordinanza ricorribile in cassazione, ma quest’ultima disposizione ha avuto finora il solo effetto di far crescere il numero già abnorme di ricorsi per cassazione, andando – unitamente agli altri effetti della riforma – nella direzione esattamente opposta a quella proclamata.
La riforma in discussione oggi dice di voler limitare il potere delle correnti all’interno della magistratura, ma conferma la singolare propensione di procedere verso esiti contrari a quelli che si dichiara di voler raggiungere. Col meccanismo elettorale congegnato, il solo elemento in grado di competere e di vincere resta l’appartenenza e l’appoggio della corrente: certamente non l’autorevolezza professionale, che può essere spesa unicamente in ambiti territoriali ristretti, mentre nella riforma i collegi elettorali sono resi assai più ampi.
Non è stata chiarita la necessità di tornare dopo due decenni dagli attuali 24 componenti elettivi del C.S.M. a 30, né con quali risorse, cioè attingendo a quali voci del bilancio della giustizia, queste unità aggiuntive verranno remunerate (ci penserà il PNRR?). Non è così scontato che a un allargamento del Consiglio corrisponda una maggiore efficienza: è invece assai probabile che i posti in più soddisfino meglio le esigenze delle correnti.
Resta fuori quel che è realmente necessario per porre le basi di una riforma degna di questo nome: una effettiva separazione delle carriere; un giudizio disciplinare di tutte le magistrature da parte di un Collegio giudicante strutturalmente imparziale; una modalità di accesso alla funzione giurisdizionale non affidata all’esclusiva conoscenza di codici e giurisprudenza, ma che valorizzi contestualmente le altre imprescindibili qualità che deve avere un magistrato, in primis l’equilibrio; un intervento sugli organici, che renda adeguato il numero dei magistrati e del personale ausiliario rispetto alle funzioni che sono chiamati a svolgere, o che comunque lo renda meno inadeguato rispetto ai numeri attuali. Anche per questo, il testo che passerà oggi costituirà l’ennesima occasione mancata.
Alfredo Mantovano del Centro Studi Livatino