La prescrizione estingue il reato ā¦.ā. CosƬ ĆØ scritto nel nostro codice penale precisandosi che tale estinzione ĆØ conseguente al decorso del tempo. La ragione di tale regola, o meglio di una pluralitĆ di regole che formano una norma strutturata –Ā ciĆ² che ĆØ individuato sotto il nome di āistituto giuridicoā – ĆØ legata alla necessitĆ che il sistema abbia, in un tempo ragionevole, una risposta dellāordinamento ad una modifica del proprio assetto causato da un possibile reato. E, ove tale risposta non giunga in tempi congrui, la situazione di fatto si consolidiĀ senza che si attenda un futuro remoto.
Altra ragione che fonda lāistituto della prescrizione ĆØ la natura stessa della pena, dalla nostra Costituzione considerata finalizzata alla rieducazione del colpevole.Ā CosƬ il nostro ordinamento pone al centro lāuomo integrandolo in una societĆ . Ed allora, se passano anni a quale uomo faremo patire quella pena, a colui che commise il reato o a colui che ĆØ cambiato negli anni, si ĆØ reinserito a pieno nella societĆ , ha modificato il proprio modo di essere e la propria visione dello āstare insiemeā?
Questo il punto di partenza per giudicare se la recente proposta di riforma che tende a sospendere la prescrizione dopo la sentenza di primo grado ā i gradi di giudizio in Italia possono esser tre ā sia funzionale al sistema o meno. CiĆ² perchĆ© si afferma che troppi processi penali si estinguano per prescrizione lasciando la collettivitĆ senza una risposta a fronte della iniziativa dello Stato di perseguire taluno imputandolo di reato, cosƬ lasciando immuni da sanzione penale i delinquenti, siano essi ācolletti bianchiā o criminali di strada.
Orbene la magistratura italiana ha sempre ritenuto che la prescrizione (istituto mutuato dall'ordinamento austriaco che perĆ² ha ben altri sistemi deflattivi), a determinate condizioni, non dovesse decorrere ed uno dei motivi di interruzione era proprio visto nella sentenza di primo grado. CiĆ² perchĆ© lo Stato ha esercitato la propria pretesa punitiva mettendo in moto un meccanismo che ha portato ad un sia pur parziale, ma fondamentale approdo, proprio la sentenza di un giudice. Quindi una evidente mancanza di inerzia del sistema che ha reagito ad un possibile illecito.
Condivisibile, quindi, una ipotesi di sospensione della prescrizione in presenza di una risposta di un giudice, ma, chiediamoci, se questo sia rimedio sufficiente a sanare le falle del sistema. Se oggi i tempi della risposta sono cosƬ lunghi da richiedere un intervento cosƬ innovativo e sconosciuto alla nostra cultura giuridica, allungarli ancora ĆØ la giusta scelta? In realtĆ questa ĆØ una riformaĀ che rischia soltanto di squilibrareĀ ancora un sistema giĆ in affanno.Ā
Il nostro codice di procedura penale del 1989, nato con le tante speranze di creare un sistema che coniugasse garanzie per lāimputato e per la collettivitĆ ed efficienza di risposta, ha fallito per diverseĀ ragioni. Vi fu un vizio di origine, quello di innestare, come si disse orgogliosamente allāepoca da parte di chi lo approvĆ², delle regole proprie del sistema anglosassone, prima tra tutte quella di un reale contraddittorio innanzi al giudice, senza tenere in conto che si appesantiva la procedura con precetti inesistenti in quei sistemi, ma propri della nostra irrinunciabile cultura (la motivazione scritta della sentenza ed i vari gradi di giudizio sono sconosciuti negli Stati Uniti dove una giuria pronunzia un verdetto inoppugnabile e non motivato per iscritto).
Ma ancor di piĆ¹ hanno pesato le stratificazioni delle norme processuali, tlune adottateĀ in piena controtendenza rispetto a quelle dell'originaria formulazione del codice di procedura penale. Francesco Minisci, presidente dell'Associazione nazionale magistrati, ha ricordato come, se cambia un giudice durante il processo –Ā per i reati piĆ¹ importanti il collegio ĆØ composto da tre togati –Ā si deve iniziare tutto da capo. A ciĆ² si aggiunge una norma della fondamentale legge del 2016, quello che fu definito il nuovo ordinamento giudiziario, che l'obbligatorietĆ del trasferimento entro un massimo di 8 anni per i presidenti di un collegio penale e di 10 per i singoli giudice a latere. Pertanto –Ā poichĆ© giudici non arrivano tutti contemporaneamente in una sezione –Ā sarĆ quasi ovvio che i processi, come purtroppo dimostra l'esperienza quotidiana,Ā ricominceranno piĆ¹ e piĆ¹ volte, consumando inutilmente risorse del sistema, ma anche penalizzando gravemente l'imputato che ha diritto ad avere una pronuncia, che sia di assoluzione o di condanna.
Si pensi poi al caso di processi minori decisi in prima istanza da un solo giudice che, invece,Ā saranno sottoposti all'esame di tre magistrati in Corte d'appello,Ā ufficio che oggi vedrebbe la imprescrittibilitĆ dei reati all'esito di una sentenza di primo grado. Va poi sottolineato un ultimo punto:Ā i reati che non si prescriverebbero sarebbero soltanto quelli commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge che modificherĆ l'istituto.Ā
Questi soltanto i primiĀ esempi che mostrano la farraginositĆ di un codice che oggi ci porta ad imporre soluzioni estreme come quella di cui stiamo discutendo relativamente alla prescrizione, lo ripeto, lontane dalla nostra tradizione giuridica. Ugualmente per anni non si ĆØ investito su assunzioni di personale amministrativo formato per essere parte efficiente nel sistema giustizia, oggi fin troppo sostituitoĀ da professionalitĆ provenienti da altre amministrazioni. Sarebbe ingiusto negare che negli ultimi tempi la situazione sembra essere cambiata, ma siamo soltanto all'inizio e probabilmente sarebbe ben opportuno riempire le larghe carenze di organico.
Ipotizzare che si possano risolvere gravi problemi agendo sulla singola norma e non creando una riforma di sistema, fa seriamente temere che in un prossimo futuro ci troveremoĀ in una situazione ancor piĆ¹ grave, con le corti d'Appello e la Cassazione totalmente paralizzate a fronte diĀ afflusso di sopravvenienze ingestibili.
Se si vuole davveroĀ risolvere il problema della giustizia penale serveĀ un reale ripensamento delle regole del nostro codice, liberandolo daĀ inutili cavilli che non permettono una pronta risposta. La prima cosa da fareĀ ĆØ riflettere su come evadereĀ una domanda di giustizia in tempi, come dice la Costituzione, ragionevoli, che non significa necessariamente rapidi ma commisurati alla difficoltĆ della comprensione del fatto di reato posto all'attenzione del giudice, evitandosiĀ nel contempo di creare quelle condizioni di impunitĆ anche per delitti odiosi.