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L'eutanasia omissiva è entrata in vigore

Ad un’attenta  lettura della legge sulle Dat entrata ieri in vigore, non si possono non riscontrare alcune criticità di possibili derive eutanasiche. La prima riguarda l’idratazione e l’alimentazione artificiali considerate come trattamenti sanitari che altre comunità scientifiche al contrario ritengono terapie di sostegno (sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. art.1 c. 5).

Le Dat su questo punto comporteranno necessariamente da parte del medico, nella coscienza  di preservare la persona  da sofferenze atroci,  la messa in atto di una sedazione profonda del paziente che non potrà che completare questa scelta di morte configurandosi comunque per la sospensione dell’idratazione una eutanasia omissiva, pur se richiesta, ed una accelerazione dell’exitus deprimendo i farmaci il centro respiratorio. A conferma di ciò e per sgomberare quindi il campo da qualsivoglia sospetti eutanasici il legislatore ha voluto sollevare,  nell’obbligatorietà dell’osservanza delle Dat,  l’operatore sanitario da responsabilità penali.

La seconda questione riguarda la obbligatorietà, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private, nel garantire la disposizione  anticipata di trattamento trattandosi di disposizioni e non di dichiarazioni (Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei princìpi di cui alla presente legge art.1 c.9), e quella velata del medico (Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo…art.1 c. 6) non comparendo mai nella legge la parola “Obiezione di Coscienza” così come invece è ben evidente nella legge 194. La posizione del medico nei confronti dell’obiezione di coscienza risulta quanto mai nebulosa e certamente non chiara ( Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente… Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3.).

Spesso compaiono nel testo di legge frasi come “ il medico è tenuto al rispetto delle DAT” o “ è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente” salvo poi se in disaccordo col fiduciario arrivare ad un contenzioso legale dove in ultima analisi sarà il giudice a decidere sul suo comportamento dettato da motivazioni scientifiche e o anche etiche. Credo che su questo punto si debba fare chiarezza perché se è vero che il paziente è detentore di un diritto, altrettanto lo è il medico che in base alle sue convinzioni etico-scientifiche non può e non deve essere ridotto ad un mero esecutore testamentario. In realtà il contenuto di questa  legge presentata come una panacea del fine vita è già ampiamente e con discernimento normato dal codice di Deontologia Medica, la problematica che di fatto esiste sull’obiezione di coscienza, dovendo per sostenerne la ragione andare in un contenzioso legale, aprirà certamente a derive eutanasiche di proporzioni imprevedibili e porterà a contenziosi che di fatto lasceranno l’ultima parola al discernimento giudiziale.

Stefano Ojetti – Vicepresidente nazionale Amci (Associazione Medici Cattolici Italiani)

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