La Costituzione della Repubblica affronta il tema del lavoro essenzialmente nella prima parte, nei principi fondamentali, e nei rapporti economici, oltre a contenere alcuni riferimenti distribuiti in altri articoli. Il fatto che questo argomento sia stato affrontato con notevole ampiezza nell’atto di nascita del nuovo Stato costituisce di certo un evento di grande rilievo, ma l’elemento di vera e profonda novità è costituito dalla solenne dichiarazione di apertura della Carta costituzionale, all’art. 1, co. 1, che pone il lavoro alla base dell’ordinamento democratico, quale fondamento di esso. Il lavoro è considerato il valore fondativo della Repubblica, ex art. 1 Cost., nonché lo status attraverso il quale si realizza la partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, ai sensi dell’art. 3, co. 2 Cost. La Costituzione riconosce inoltre nel lavoro un “diritto”, da un lato, e un “dovere”, dall’altro; la Repubblica si impegna, infatti, a promuovere le condizioni di effettività del “diritto al lavoro”, che riconosce a tutti i cittadini, così come afferma l’art. 4, co. 1, Cost., ma al contempo, cristallizza il lavoro come un “dovere”, di scegliere e svolgere un’attività o una funzione, concorrendo così al progresso materiale e spirituale della società secondo le proprie possibilità, ex art. 4, co. 2, Cost.
La Costituzione contiene altresì un gruppo di norme dei rapporti economici, collocate nel Titolo III, concernenti la disciplina di interessi ed esigenze dei lavoratori ritenuti di particolare rilevanza. Fra cui, il primo articolo, l’art. 35 Cost., attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, di curare la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori, di promuovere gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Di grande importanza, l’art. 36 Cost. stabilisce una norma di importanza fondamentale nella disciplina lavoristica in genere, fissando i principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, e riconosce altresì al lavoratore il diritto irrinunciabile al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite. Di seguito, l’art. 37 Cost. accorda alle lavoratrici gli stessi diritti dei lavoratori dell’altro sesso – sottolineando anche l’esigenza di far sì che possano attendere alle funzioni famigliari, di mogli e di madri – e rinvia alla legge la fissazione dell’età minima per il lavoro salariato, nonché il compito di tutelare “il lavoro dei minori con speciali norme e garantire ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”. E, ancora, l’art. 38 Cost. concerne gli istituti e i diritti all’assistenza e alla previdenza dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi e in particolare dei lavoratori colpiti da eventi che fanno cessare la possibilità di svolgere attività retribuita. Di particolare rilevanza, in materia lavoristica e ancor più sindacale, sono gli art. 39 e 40, che fissano i principi della libertà sindacale e del diritto allo sciopero. Infine, la norma sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, ai sensi dell’art. 46, è di fatto rimasta sulla carta, non essendo state mai emanate le leggi che avrebbero dovuto stabilire “i modi” e “i limiti” di tale partecipazione, fatta eccezione per alcuni diritti sindacali in materia di informazione e consultazione, riconosciuti però ai sindacati e non ai lavoratori. Pertanto, alla persona che presta il lavoro la Repubblica italiana riconosce e garantisce diritti inviolabili, anche e soprattutto nella dimensione lavorativa.