Il punto di domanda è se sia opportuno richiedere una nuova legge, in presenza di una vigente e in corso di una sentenza. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi quando la Consulta, riunitasi per pronunciarsi sul caso giudiziario relativo alla richiesta di suicidio assistito del Dj Fabo, ha rimandato in un certo senso al Parlamento l’onere della decisione richiedendo una revisione del dispositivo dell’art. 580 del codice penale che, vale la pena di ricordare, così recita : “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito al suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni“. In questo caso tale decisione lascia quantomeno perplessi se si pensa alla chiarezza della legge e non se ne capisce il perché della sua inapplicabilità.
Le Camere sono tenute alla formulazione di leggi in assenza delle leggi stesse ma, nel caso in questione crediamo che, ove non venga adottata la norma giuridica vigente, la motivazione della sua inapplicabilità possa risiedere solo nel principio di incostituzionalità; anche se con ogni probabilità tale tesi sarebbe giuridicamente difficile da sostenere. E’ del tutto evidente altresì che facendo leva sul principio di incostituzionalità della legge, si andrebbe ad aprire indirettamente un varco all’eutanasia. In tal modo infatti si riproporrebbe legalizzandolo quello che già si è verificato con la legge sulle disposizioni anticipate di trattamento (Dat), che al comma 6 dell’art. 1 afferma: “Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente… e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale”. Ciò a conferma di quanto già preannunciato da San Giovanni Paolo II, che nell’Evangelium vitae affermava: “L’eutanasia raggiunge poi il colmo dell’arbitrio e dell’ingiustizia quando alcuni, medici o legislatori, si arrogano il potere di decidere chi debba vivere e chi debba morire….”.
Quando l’articolo 32 della Costituzione afferma però che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo…” e prosegue: “La legge non può in nessun caso violare il rispetto della persona umana”, risulta difficile comprendere come l’art. 580 possa aver trovato una sua inapplicabilità. Se passasse infatti questo principio di richiesta di morte, tanto più con una legge dello Stato, il suicidio assistito oltre a rappresentare l’anticamera dell’eutanasia, inevitabilmente verrebbe a colpire i più vulnerabili: disabili, anziani soli, emarginati, malati terminali, disperati; costringerebbe inoltre i medici a non esser più datori di vita ma esecutori di morte. Se passasse infatti questo principio di richiesta di morte dovremmo paradossalmente girare lo sguardo ogni qual volta ci capitasse di vedere una persona volersi buttare da un ponte o chiunque, per depressione o per qualsivoglia motivo, avesse deciso di interrompere la propria esistenza. Questo non è per l’uomo ma contro l’uomo.
Stefano Ojetti – Vicepresidente nazionale Amci (Associazione Medici Cattolici Italiani)