La drammatica vicenda del crollo del ponte Morandi, ha riproposto la mai risolta problematica della produzione legislativa emergenziale. Nello specifico questa volta il dibattito si è incentrato sulla necessità di interventi rapidi ma al contempo contenuti in un circuito virtuoso necessario per garantire la legalità e, prima ancora, il contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Un pericolo evidenziato anche dal presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, anche in occasione della sua audizione alle commissioni Trasporti e Ambiente della Camera.
Posto che gli accertamenti sulle opere pubbliche, implementati a seguito del crollo del ponte Morandi, hanno ancora una volta evidenziato la fragilità delle stesse e, più in generale, del nostro territorio, si ravvisa la necessità di interventi celeri ma anche disegnare un complesso di controlli più idonei, aggiornati cioè alla possibilità di utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, per vigilare sulle procedure di appalto e quindi sull’impiego dei finanziamenti pubblici, per monitorarne la effettiva destinazione attraverso un sistema di circolazione delle informazioni.
Detto in altri termini, deve essere delineata una nuova cultura dell’emergenza essendo evidente che la Protezione Civile è ancora incentrata sui concetti di previsione e prevenzione dei rischi nonché sulla distribuzione delle competenze sui vari modelli di governo, in ragione della tipologia dell’evento che si abbatte in un determinato contesto territoriale.
Un sistema che dai tempi di Giuseppe Zamberletti a quelli della massima concentrazione delle competenze nelle mani di Guido Bertolaso, resta comunque basato sulle disposizioni della Legge 225 del 1992.
Al netto delle polemiche che accompagnano tutti gli interventi emergenziali, da quello di cui stiamo parlando e ancora prima dei numerosi e drammatici terremoti degli anni scorsi, è certo che dobbiamo attuare un modello diverso nel quale i livelli di governo superiore devono essere attivati da subito e non soltanto nel caso in cui le problematiche non possano essere efficientemente contrastate dalle amministrazioni più prossime alla popolazione dei luoghi interessati.
Oggi la Protezione Civile, anche grazie ad un maggiore riconoscimento giuridico del bene ambiente, si può annoverare tra i diritti fondamentali della persona la cui salvaguardia costituisce compito fondamentale dello Stato.
Per conseguire tale finalità, è in primo luogo necessaria una semplificazione del sistema dal punto di vista strutturale e organizzativo, al fine di consentire piena collaborazione tra i vari operatori implicati nel contrasto alle emergenze, avendo ormai consapevolezza che non soltanto il tempismo ma anche l’assunzione delle responsabilità, sono fattori determinanti per scongiurare i drammatici effetti legati al verificarsi di un disastro. Anche nelle ultime tragiche esperienze sono emerse carenze nell’attuazione di una rapida ed efficace gestione delle calamità e di una corretta informazione e conoscenza dei rischi connessi a talune specifiche opere oppure al territorio, elementi che se adeguatamente considerati avrebbero contribuito ad evitare o quantomeno a ridurre la gravità delle conseguenze.
È quindi necessaria la (ri)definizione dei ruoli utile non soltanto ad affrontare e possibilmente risolvere le problematiche in concreto ma anche a rendere chiari gli effetti giuridici dell’operato di chi si trova a svolgere una certa attività, al fine di evitare la purtroppo frequente evanescenza della responsabilità dei soggetti chiamati ad arginare i danni.
Ovviamente per giungere ad un effettivo cambio di passo culturale del modello di Protezione Civile, bisogna incidere sul nostro ordinamento giuridico che ancora fonda su un approccio precipuamente di tipo accusatorio, volto ad individuare il responsabile dell’evento calamitoso piuttosto che proteso ad eliminare gli errori generati dal procedimento utilizzato o dalla mancanza di idonei accertamenti preventivi.
Non c’è dubbio che ove ne ricorrano i presupposti, si debba stigmatizzare l’operato del singolo ma al contempo non è possibile tralasciare di analizzare l’inadeguatezza del modello organizzativo in funzione dei beni che lo stesso intende presidiare.
Se non si interverrà in tal senso, sarà difficile se non impossibile ridurre la stucchevole diffusione di atteggiamenti di tipo difensivo finalizzati ad evitare addebiti di responsabilità anziché salvaguardare i soggetti realmente bisognosi di tutela.