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Quel decreto così poco “ministeriale”

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Dal Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 deriva una significativa nota dipartimentale del 6/4/21. Non è solo un sonnacchioso documento esplicativo in stile ministeriale: è un promemoria, un richiamo e un appello.

Un promemoria

Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, il DL introduce, all’articolo 2, nuove disposizioni riguardanti “le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”. Non è un “liberi tutti”: secondo un “principio di prudenza” è ribadita la validità delle modalità di contenimento del contagio adottate in ciascuna singola istituzione scolastica. Le ben note regole sanitarie sono tutte confermate. Non per niente i presidi di tutta Italia ci hanno rimesso le ferie estive 2020, se non il rapporto con il coniuge e i figli. Non solo regole sanitarie: “appare altresì necessario continuare a promuovere il valore educativo di comportamenti rispettosi delle regole e attenti alla salute dell’altro”. Questo presuppone una comunità scolastica che funzioni in presenza. Altrimenti, neppure la DAD salva la scuola. Tanto meno la salva una Amministrazione scolastica intenzionata ad “accompagnare, sostenere e favorire per quanto possibile l’agire responsabile delle istituzioni scolastiche nel quotidiano divenire della realtà”, quando le “competenti autorità territoriali” (Presidenti di Regioni, Province autonome, Sindaci) adottassero provvedimenti in deroga alle disposizioni ministeriali senza aver sentito “le competenti autorità sanitarie e senza il “rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio”, e solo in caso – s’intende –  “di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”.

Altrimenti la disposizione che prevede dal 7 al 30 aprile le lezioni in presenza anche in zona rossa per tutti i frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di primo grado sarebbe…criminale.

Un richiamo

Gli Uffici scolastici regionali intendono collaborare con le competenti autorità territoriali nel giusto interesse delle Scuole e delle Famiglie: i provvedimenti straordinari di sospensione delle attività in presenza ai sensi della disposizione in esame non possono cadere dal cielo come bombe di incursori. Ma c’è qualcosa di peggio che mina e la collaborazione e l’interesse di cui sopra: l’assenza di provvedimento di sospensione, ovvero, semplicemente, il provvedimento di fare ciò che l’istinto detta, di afferrare ciò che pare, ciò che si dice, ciò che fa il gruppo whatsapp della classe… la DDI à la carte. Ce lo vuoi mandare il pargolo a scuola? Bene. Non ce lo vuoi mandare? Va bene lo stesso. Parola di Governatore.

Un appello

E’ chiaro che la scuola non può scartarsi dagli effetti della pandemia: otto milioni di studenti, con sedici milioni di genitori e due milioni di lavoratori, tra docenti, ATA e amministrativi, per non parlare dei nonni e delle “tate”, non sono impermeabili al Covid 19. “Ciò rende l’intero Paese particolarmente e comprensibilmente ‘sensibile’ verso il mondo scolastico”. Ma – dice in sostanza la Nota – ciò non significa perdere il ben dell’intelletto. La sensibilità va accolta, ma anche “per certi aspetti, contenuta”. Il contenimento significa “com-prendere” e questo si realizza con “l’abbraccio educativo”, che in questo momento di abbandono della ragione è “quanto di cui ogni essere umano sente maggiormente la necessità”.

E’ il tempo, per il “mondo adulto che fa scuola”, e ancor più per il mondo esterno alla scuola, compreso quello delle istituzioni, di “costruire con costanza e responsabilità, spazi di relazionalità paziente”, in uno stile educativo prudente, riflessivo e critico, che sappia pensare alle conseguenze delle azioni che impattano sul “vissuto, non poche volte sofferto, dei nostri studenti”. Prima che sia troppo tardi.

Nota DPTI 491 06.4.2021

Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.

Quadro sintetico e note di supporto per le istituzioni scolastiche.

Come è noto, nella G.U. n. 79 del 1 aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Detto decreto, nel prorogare, per il periodo dal 7 aprile al 30 aprile 2021, l’applicazione delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, introduce, all’articolo 2, nuove disposizioni riguardanti “le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”. Si rinvia innanzitutto all’attento esame del Decreto Legge di cui in oggetto e alla costante rivisitazione, secondo principio di prudenza, delle modalità di contenimento del contagio adottate in ciascuna singola istituzione scolastica. Modalità da rendere sempre più e meglio rispondenti alle ben note regole sanitarie – tutte confermate – di distanziamento (nei diversi contesti scolastici: aule, la- boratori, ingressi, spazi comuni, spazi di ricreazione,…), utilizzo delle mascherine, aerazione locali e igiene, personale e ambientale. Appare altresì necessario continuare a promuovere il valore educativo di comportamenti rispettosi delle regole e attenti alla salute dell’altro. In considerazione della ripresa delle attività dopo la sospensione per le vacanze pasquali e a riscontro di richieste pervenute, si fornisce con la presente un quadro ricognitivo con alcuni rinvii di supporto per le istituzioni scolastiche. L’obiettivo è, come sempre per questa Amministrazione, accompagnare, sostenere e favorire per quanto possibile l’agire responsabile delle istituzioni scolastiche nel quotidiano divenire della realtà. 1 – Attività scolastica e didattica delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado sull’intero territorio nazionale L’articolo 2, comma 1, del citato Decreto Legge 44/2021, dispone che “dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado”. Pertanto, dal 7 aprile, termine delle vacanze pasquali, e fino al 30 aprile, le istituzioni scolastiche, anche se situate in “zona rossa”, assicureranno lezioni in presenza per tutti i frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui sopra, si legge sempre nel comma 1 del citato art. 2, può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci “solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territori”. In proposito, gli Uffici scolastici regionali continueranno a mantenere costanti interlocuzioni con le competenti autorità territoriali al fine di fornire, nel caso di adozione da parte di queste ultime di provvedimenti straordinari di sospensione delle attività in presenza ai sensi della disposizione in esame, la necessaria assistenza alle istituzioni scolastiche e la tempestiva informazione alle famiglie e agli studenti. 2 – Classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado in zona gialla e arancione L’articolo 2, comma 2 del predetto D.L. 44/2021 stabilisce che “nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”. Anche in queste circostanze gli Uffici scolastici regionali, nell’ambito dei tavoli istituzionali costituiti presso le Prefetture in materia di raccordo scuola-trasporti – come confermato dalla nota del Ministero dell’Interno 6 aprile 2021, n. 1530 – proseguiranno le interlocuzioni con le competenti autorità territoriali, così che continuino ad essere assicurate le condizioni atte a contenere i contagi in occasione del trasporto scolastico e nelle aree di assembramento degli studenti all’esterno delle scuole. 3 – Classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado in zona rossa Il medesimo articolo 2, comma 2 prescrive che “nella zona rossa, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza”. 4 – Possibilità di svolgere comunque attività in presenza: Laboratori, Inclusione scolastica alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali L’articolo 2, comma 3 del Decreto Legge di cui trattasi – confermando quanto definito dai diversi provvedimenti che si sono succeduti dall’inizio della pandemia – prevede che “sull’intero territorio nazionale resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.” In proposito, si rinvia integralmente alle indicazioni contenute nella nota della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 12 marzo 2021, prot. n. 662, riguardanti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali che necessitino di mantenere una relazione educativa atta a consentire l’effettiva inclusione scolastica. 5 – Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed eccezioni Appare utile ricordare la vigenza, per tutte le attività scolastiche svolte in presenza, dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, in ragione del quale, come noto, è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore a sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi. 6 – Screening diagnostici A riscontro di alcuni specifici quesiti, si rammenta che l’attuale quadro legislativo nazionale non prevede la possibilità di subordinare la fruizione in presenza dei servizi scolastici all’effettuazione obbligatoria di screening diagnostici. Ciò premesso, gli uffici e le istituzioni scolastiche in indirizzo favoriranno, per quanto di competenza, forme di collaborazione con le competenti autorità sanitarie, mirate alla eventuale realizzazione, da parte di queste ultime, di campagne di screening su base volontaria, finalizzate ad accrescere la sicurezza dello svolgimento dell’attività didattica. La questione è stata oggetto di approfondimento da parte del Garante della Privacy (FAQ n. 5 – https://www.gpdp.it/temi/coronavirus/faq#vaccini). 7 – Questioni concernenti la gestione del personale Diverse sono le questioni che vengono poste in relazione alla gestione del personale nell’emergenza Covid-19. Utili riferimenti sono rinvenibili nei siti del Dipartimento Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in particolare mediante FAQ progressivamente aggiornate: http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-agile-e-covid-19/faq http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx 8 – Risorse finanziarie finalizzate all’emergenza Covid Si rammenta infine che, per incrementare le condizioni di sicurezza delle istituzioni scolastiche, l’art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto l’incremento di 150 milioni di euro, nell’anno 2021, del Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali risorse sono destinate all’acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19; per servizi professionali di supporto e assistenza psicologica e/o pedagogica, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; per servizi medico-sanitari, ivi compreso il servizio di sorveglianza sanitaria, volti a supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione dell’emergenza epidemiologica; per dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. Istruzioni circa l’utilizzo delle predette risorse sono state impartite con nota 31 marzo 2021, n. 453, dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali di questo medesimo Ministero. 9 – Una conclusione di metodo La scuola è pesantemente interessata dagli effetti della pandemia, anche per la vasta entità di studenti e personale che compongono la comunità educativa. Ciò rende l’intero Paese particolarmente e comprensibilmente “sensibile” verso il mondo scolastico. Questa sensibilità va accolta come pure, per certi aspetti, contenuta. Il contenimento, che è com-prendere e che si realizza con l’abbraccio educativo, è quanto di cui ogni essere umano sente maggiormente la necessità. Soprattutto oggi, in cui l’abbraccio fisico è impedito. Per questo nel tempo attuale occorre proseguire l’impegno del mondo adulto che fa scuola e, in misura accresciuta di quello esterno alla scuola, a costruire con costanza e responsabilità, spazi di relazionalità paziente. Recuperando la virtù della prudenza, che non è lentezza, ma fare nel tempo dovuto. Donandosi quindi il tempo necessario per la riflessione critica e per l’elaborazione dei complessi e dolorosi momenti che viviamo. Questi stili educativi sono da preservare da parte di tutto il mondo adulto, per potere essere più e meglio attenti e dediti alla cura del vissuto, non poche volte sofferto, dei nostri studenti.

Il Capo Dipartimento Stefano Versari

 

Suor Anna Monia Alfieri: