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Il Consiglio superiore della magistratura, organo di rilievo costituzionale

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E’ nell’interesse del Paese ad avere una magistratura autonoma, indipendente e responsabile. L’opzione della separazione dei poteri rientra tra le manifestazioni di volontà più impegnative del legislatore costituente.

Sanno bene i costituenti che tra i poteri la partita non si assesterà con l’approvazione della Costituzione. Anzi, da quel punto in poi legislatori, ministri e giudici cercheranno di leggerla nel proprio interesse. Contro ogni logica, contro la logica della leale collaborazione, e, più in alto nella scala valoriale delle istituzioni, contro la logica dell’unità nel bene comune, legislativo, esecutivo e giudiziario, nelle persone dei loro interpreti, si contenderanno ogni centimetro quadrato dello spazio istituzionale. Per una banale regola umana, una debolezza dell’umanità se si vuole, i Poteri, nel corso del loro esercizio concreto saranno semplicemente poteri.

I costituenti ne sono consapevoli. Per questo, all’atto di stabilire principi e regole dell’atto fondativo che conterrà ogni diversità nell’unità, definiranno il massimo livello possibile di equilibrio tra i Poteri. Da quel risultato, che sarà interpretato e reinterpretato, sul quale si formeranno e si confronteranno generazioni ed intere scuole di pensiero, ed interessi, dipenderà gran parte della vitalità del sistema politico ma, soprattutto, dipenderanno le vite delle libertà costituzionali nelle loro forme di principi generalissimi e di principi incardinati nelle politiche pubbliche.

Premessa necessaria per non cadere nella tentazione o nell’errore di considerare il Consiglio Superiore della Magistratura, come qualcuno è tentato di fare e come qualcuno vorrebbe che si facesse, nient’altro che uno dei tanti oggetti di contesa politica.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, non è organo costituzionale, è organo di rilievo costituzionale. Ai più sembrerà una semplice sottigliezza dottrinale, noiosa quanto inutile. Ed invece quella configurazione si porta appresso importanti conseguenze. Ma procediamo con ordine, seppure brevemente, poiché non è per nulla scontato che il Paese, la sua opinione pubblica si orientino facilmente nella complessità affascinante della Costituzione. Che, peraltro, è presente in ogni passo della nostra vita quotidiana, a presidiarla nella libertà, a garantirla nella effettività.

Ebbene, in un articolo, il 104, la Costituzione riconosce l’autonomia del potere giudiziario. Lascio ad altri e ad altre sedi precisazioni ed approfondimenti (su Ordine e Potere, minuscoli nel testo) per cogliere il punto sostanziale: “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Quello stesso articolo ne individua il presidio nel Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Costituente può seguire diverse vie legislative, perfino quella di regolare per filo e per segno i contenuti di questo Potere. Al contrario, fedele (direi fortunatamente fedele) alla configurazione per principi dei suoi contenuti identificativi, disegna questo Potere con pochi tratti, di quelli che restano nella civiltà giuridica di un Paese. Attraverso la composizione del CSM stabilisce il perfetto equilibrio con la politica. in particolare con il legislativo (il Parlamento in seduta comune), che ha il potere di eleggere un terzo dei componenti del CSM. E poi, con l’esecutivo, assegnando al Ministro della Giustizia la facoltà di promuovere l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati (art. 107) e, soprattutto, stabilendo che l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria (art. 109). E ne affida la presidenza al Presidente della Repubblica, che è Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Il resto della disciplina spetterà alla legge (art.108), con l’obbligo di garantire l’indipendenza della magistratura. Questione delicatissima. Un potere, quello legislativo, dovrà definire con proprio atto tipico, la legge, l’indipendenza da sé stesso, e dal potere esecutivo, di un altro potere, quello giudiziario. La garanzia del corretto esercizio di questo ruolo, cioè del mantenimento del punto di equilibrio democratico, risiederà totalmente nel rispetto della Costituzione.

La Corte Costituzionale, a proposito della riserva di legge, si farà carico, con tutta la compostezza istituzionale che le è propria, di osservare che “la riserva non implica che tali criteri (quelli sulle nomine dei magistrati) debbano essere predeterminati dal legislatore in termini così analitici e dettagliati da rendere strettamente esecutive e vincolate le scelte relative alle persone cui affidare la direzione degli uffici, annullando di conseguenza ogni margine di apprezzamento e di valutazione discrezionale, assoluta o comparativa, dei requisiti dei diversi candidati”.

Ed in effetti la legge non è stata particolarmente/vistosamente invasiva nei confronti della magistratura e del CSM. Tuttavia, non pare aver agevolato la corrispondenza tra le aspettative nei confronti della Magistratura ed il suo effettivo rendimento costituzionale.

Lascio ad altro registro espositivo giudizi e giudizietti su ciò che è avvenuto ed avviene nei pressi della magistratura e della sua indipendenza o nei pressi e dentro il CSM. Non che non sia questione politica di prima grandezza, ma allo stato la politica dei partiti non è in grado di esprimersi ad un livello di responsabilità istituzionale. Come sarebbe necessario nell’interesse generale.

Ma la legge non invasiva non è all’altezza della disposizione costituzionale. A tutto voler concedere, ivi compresa la natura amministrativa del CSM e delle sue decisioni, il legislatore non s’è impegnato nel tentativo, di sua stretta competenza, di rettificare andazzi che erano stati facilitati proprio dalla configurazione lassista di certe previsioni. Senza contare che l’applicazione del legislatore nei confronti del CSM avrebbe dovuto costituire la cartina di tornasole della qualità del ruolo riservatogli dalla Costituzione.

Vengo alla conclusione. Aver lasciato che le decisioni del CSM, torno a dire corrispondenti a provvedimenti amministrativi, fossero assunte con votazioni a maggioranza (art.5, della legge 195/1958, lasciando da parte l’improvvida disciplina del quorum, quella dell’art.3 della l. 695/1975, come modificata dall’art. 3 della l. 44/2002) ha costituito e costituisce il massimo punto di debolezza dell’organo. Ne è uscita una magistratura in qualche modo sconfessata nella sua pretesa di autonomia. Ne è scaturita un’azione amministrativa mediata, negoziata, con le componenti laiche del Consiglio. Si è dato spazio a correnti politiche ostili all’indipendenza della magistratura. Probabilmente, si sono commesse ingiustizie, alcune corrette dalla giurisdizione amministrativa, quando chiamata a pronunciarsi da coraggiosi ricorrenti.

Quindi la proposta è la seguente:

abrogare l’art.5, comma 2, della l. 195/1958 e sostituirlo col seguente:

“Le deliberazioni sono prese all’unanimità nel termine di 10 giorni dal deposito della proposta. Il componente che ritenga di non condividere la deliberazione ha l’obbligo di dimettersi e di depositare a verbale le proprie motivazioni”.

Potrebbe sopravvivere il comma 1, relativo al quorum per la validità delle riunioni, aggiungendovi la previsione di sanzioni molto severe in caso di assenza non giustificata.

Un buon legislatore, considerati i precedenti legislativi approvati in sede legislativa/deliberante in materie concernenti l’autonomia della magistratura, può approvare la legge di modifica in un mese, senza soffocare il dibattito parlamentare. L’autonomia del potere giudiziario tornerebbe a rifulgere.

Alessandro Diotallevi: