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Perché esporre il Crocifisso in aula non lede la libertà dei non credenti

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Non trova pace la questione dell’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, sulla quale si attende l’esito della camera di consiglio svolta ieri dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Il giudizio nasce da un professore di scuola superiore che, all’inizio delle sue lezioni, rimuoveva il simbolo religioso. Ciò avveniva in contrasto sia con una decisione in merito degli studenti – favorevoli in maggioranza alla esposizione del Crocifisso – sia con un provvedimento del Preside dell’Istituto che chiedeva ai docenti di attenersi a tale decisione. Per non aver rispettato il provvedimento del dirigente scolastico, al docente era stata irrogata la sanzione della sospensione per trenta giorni da funzioni e retribuzione. Il professore si era rivolto al giudice del lavoro, ma aveva perso tanto in primo grado, quanto in appello.

Giunto il caso in Cassazione, la sezione lavoro ha chiesto d’investire della decisione le Sezioni Unite, ipotizzando un’ingiusta discriminazione, vietata dal diritto dell’UE in materia di lavoro, a svantaggio del docente.

Il problema dell’esposizione del Crocifisso era stato già affrontato nel nostro ordinamento da molteplici sentenze. La stessa Cassazione aveva ritenuto lesiva del principio di laicità la sua ostensione in alcuni locali pubblici, con ciò fornendo una ricostruzione dei rapporti tra potere temporale e fenomeno religioso di ascendenza laicista, lontana dall’insegnamento in materia della Corte costituzionale. Per il giudice delle leggi, infatti, già dagli anni ’80 la laicità, “quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”.

Nel solco tracciato dalla Corte costituzionale i giudici amministrativi avevano, invece, ritenuto che non contrastasse con la Carta fondamentale e con il principio di non discriminazione l’ostensione del Crocifisso nelle aule scolastiche, sul presupposto della valenza non solo religiosa, ma anche culturale del simbolo: esso, infatti, “è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile”.

Questa posizione era stata considerata legittima dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Lautsi: soprattutto per la natura passiva del Crocifisso e il carattere aconfessionale dell’insegnamento nelle scuole italiane, la sua esposizione non è tale da ledere la libertà di coscienza dei non credenti, come pure la loro libertà dalla religione.

La sezione lavoro della Cassazione prova a rimettere in discussione quest’assetto oramai consolidato da più di un decennio, ipotizzando che il provvedimento di sospensione del docente abbia dato vita a una discriminazione (indiretta) nei suoi confronti, e cioè lo abbia posto in una “situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”.

Sul punto vale la pena riprendere le considerazioni espresse recentemente da Joseph Weiler, autorevolissimo studioso dell’integrazione europea, che ha dimostrato come sia infondata la tesi dell’esistenza di una discriminazione nel caso. Con riferimento al Crocifisso nelle aule non è possibile una soluzione che accontenti tanto i credenti, quanto i non credenti: il muro bianco, infatti, è una scelta di parte, che soddisfa solo l’esigenze di (alcuni tra) questi ultimi. Non resta che scegliere in modo democratico, fermo restando in ogni caso il rispetto per tutti. Qualora la scelta fosse stata quella opposta, e cioè di non esporre il Crocifisso, un docente che avesse voluto imporre la sua ostensione avrebbe subìto la stessa sorte del ricorrente in Cassazione.

Filippo Vari, Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università Europea di Roma – vice presidente del Centro Studi Rosario Livatino

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