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Come aiutare chi soffre di disturbo da gioco d’azzardo

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Trascorso ormai un anno dall’inizio di un nuovo modo di vivere e di relazionarsi con gli altri, dobbiamo tornare a parlare di dipendenze. Il periodo difficile che stiamo affrontato ha di certo inciso in modo esponenziale sulle persone fragili, su chi sta combattendo contro dipendenze patologiche.

In modo altalenante il legislatore dell’emergenza si è preoccupato dei giocatori d’azzardo – patologici o anche solo problematici – prevedendo quale unico strumento di tutela la chiusure delle “case da gioco”. Questo strumento, che può senza dubbio aver arrecato dei benefici, da solo non è sufficiente, determinando uno spostamento della domanda di gioco, dal gioco fisico verso il gioco on line. E allora è necessario ragionare sui rimedi che il legislatore potrebbe o dovrebbe prevedere per la tutela dei giocatori d’azzardo.

Una sentenza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 14288/2015) ha chiarito che il giocatore deve essere considerato un “consumatore” e come tale deve ricevere tutte le tutele e tutte le garanzie previste dal codice del consumo (d.lgs. 206/2005).

Il cittadino che partecipi ad un gioco lecito ed autorizzato e quindi gestito dal monopolista Stato stipula con quest’ultimo un contratto aleatorio, e assume la qualifica di consumatore.

Nel codice del consumo sono molteplici le disposizioni volte a riequilibrare la disparità di poteri tra consumatore e professionista e a ridurre l’asimmetria informativa che ne caratterizza i rapporti.

Ma in particolare una forma di tutela potrebbe entrare in rilievo nel nostro caso, ossia: la educazione del consumatore, prevista dall’art. 4 del codice del consumo.

Il giocatore – consumatore ha il diritto, qualificato come “fondamentale” non solo “ad una adeguata informazione e corretta pubblicità” ma anche di ricevere una educazione al consumo.

Ebbene, il diritto all’educazione del consumatore risponde alla esigenza di anticipare la tutela del consumatore alle fasi precedenti la transazione commerciale vera e propria: si vuole incidere sul processo decisionale che porta il consumatore ad individuare i propri bisogni. Il consumatore deve essere educato al valore del denaro, al valore dell’acquisto, alla gestione dei bisogni e alla comprensione dei benefici sottesi all’acquisto.

“Conoscere prima di acquistare” è la regola fondamentale della protezione del consumatore. E allora considerata la equiparazione tra giocatore e consumatore la regola nel mercato dei giochi leciti dovrebbe essere “Conoscere prima di giocare”.

Il giocatore, come e più di altri consumatori, dovrebbe essere educato al gioco consapevole, dovrebbe ricevere informazioni tali per cui prima ancora di approcciare al gioco ne conosca i rischi, i benefici e la pericolosità.

I soggetti istituzionalmente deputati al compito di educare i consumatori sono lo Stato e le pubbliche amministrazioni in genere e senza dubbio le associazioni dei consumatori. Tali soggetti sono tenuti ad intervenire per avviare un valido ed efficace percorso educativo dei giocatori d’azzardo, che ancora ad oggi non può dirsi validamente perseguito.

Ed infatti il processo educativo[1] del consumatore che viene perseguito in ambito nazionale e comunitario, orientato a favorire la consapevolezza dei “diritti e degli interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione dei procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organi esponenziali” (art. 4 cod. cons.), impegna lo Stato ad interventi reali. Solo la previsione di processi educativi efficaci può tutelare non solo chi è affetto da disturbo dal gioco d’azzardo ma anche chi si avvicini al gioco d’azzardo in modo spensierato ma ne finisca soggiogato.

[1] Sul riconoscimento dell’educazione al consumo quale diritto fondamentale del consumatore v. P. Perlingieri, Le insidie del nichilismo giuridico. Le ragioni del mercato e le ragioni del diritto, in Rass. Dir. Civ., 2005, p. 3; L. Rossi Carleo, Il diritto all’informazione: dalla conoscibilità al documento informativo, in Riv. Dir. Priv., 2004, p. 5. Sulla azionabilità del diritto alla educazione in senso verticale e/o in senso orizzontale v. G. Alpa, La c.d. giuridificazione delle logiche dell’economica di mercato, in Riv. Trim. dir. E proc. Civ., 1999, p. 725.

Rita Tuccillo: