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Inclusione, le funzioni del Garante nazionale per le Disabilità

Le implicazioni concrete sulla vita quotidiana dei cittadini con disabilità dell’Autorità operativa dallo scorso primo gennaio

Le funzioni del Garante nazionale per le Disabilità e il riflesso concreto sulla vita dei cittadini con disabilità e i loro familiari.

Il ruolo

Le sue pronunce hanno validità prescrittiva, i soggetti coinvolti sono perciò tenuti ad attuarle. È una vera e propria “pietra miliare per garantire una maggiore esigibilità dei diritti delle persone con disabilità e i loro familiari” l’istituzione del Garante nazionale per le Disabilità, operativo dallo scorso primo gennaio. Lo spiega all’ANSA Roberto Speziale, presidente dell’Anffas, associazione Nazionale delle Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, che ha condotto un’analisi di questa nuova figura, introdotta dal decreto legislativo n.20 del 2024. L’atto di nomina è stato firmato lo scorso 24 dicembre ai presidenti di Camera e Senato: presidente è l’avvocato Maurizio Borgo, mentre il professor Francesco Vaia e il dottor Antonio Pelagatti ne sono i componenti.

L’analisi dell’Anffas

Pur non nascondendo un certo scetticismo in passato, Speziale accoglie ora favorevolmente l’istituzione del Garante nazionale, “per la sua indipendenza e il riflesso concreto che avrà sulla vita dei cittadini con disabilità e dei loro familiari, che invitiamo a rivolgersj in prima istanza a questa autorità”. Una figura che ha diverse funzioni dei Garanti regionali per le disabilità: questi ultimi svolgono perlopiù un ruolo di raccordo politico tra mondo associativo e regioni, mentre il Garante nazionale “ha tutti i poteri, la struttura e l’organizzazione per intervenire sul territorio ogni qual volta venga negato un diritto alle persone con disabilità, o siano oggetto di discriminazione”. Importante poi, ricorda Speziale, l’istituto dell’accomodamento ragionevole introdotto in questo ambito dalla legge 62 sul 2024 (la terza di attuazione della riforma delle disabilità): si tratta degli interventi necessari che non comportino un onere sproporzionato o eccessivo per l’esercizio di un diritto da parte della persona con disabilità. In mancanza di rispetto di questi diritti, è possibile il ricorso all’autorità giudiziaria (che può in ogni caso essere adita anche in prima istanza). Il presidente di Anffas ha infine espresso un giudizio positivo del secondo decreto attuativo della riforma della disabilità, che riguarda la valutazione delle performance dei dirigenti della pubblica amministrazione anche in base agli interventi da loro posti in essere per garantire l’esigibilità dei diritti delle persone con disabilità.

Fonte: Ansa

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