Il rapido giro di consultazioni, lāaltrettanta rapida decisione del Presidente della Repubblica diĀ convocare lāonorevole Giorgia Meloni per affidarle lāincarico di formare il nuovo Governo, la immediata accettazione da parte di questāultima e la contestuale proposta della nomina dei ministri segnano il completamento dellāassetto politico delle istituzioni rappresentative nazionali a seguito delle elezioni per il rinnovo della composizione delle Camere. In un sistema costituzionale caratterizzato da una forma di governo parlamentare, nel quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere, ĆØ evidente che quando queste vengono sciolte e le elezioni ne rinnovano la composizione, sarĆ la maggioranza che si ĆØ espressa, con il risultato elettorale, nella composizione di Camera e Senato ad assumere la responsabilitĆ di formare il nuovo Governo.
Nella sequenza degli atti che vengono compiuti a questo fine, il ruolo del Presidente della Repubblica non ĆØ affatto irrilevante, anzi ĆØ decisivo per la soluzione delle crisi ministeriali. La costituzione prevede che egli nomini il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo i ministri. La sequenza di atti che vengono compiuti a questo fine ĆØ largamente affidata alla consuetudine e alla prassi costituzionale. Le consultazioni dei Presidenti della Camera e del Senato, dei rappresentanti delle forze politiche e dei gruppi parlamentari, delle altre personalitĆ che il Presidente della Repubblica intende ascoltare, consentono di verificare quale maggioranza si possa configurare con successo in Parlamento e chi possa efficacemente assumere la guida del Governo.
Di solito chi ĆØ incaricato di formare il nuovo Governo accetta con una riserva che scioglierĆ se confida che potrĆ ottenere la fiducia delle Camere, e proporrĆ quindi al Presidente della Repubblica la lista dei Ministri. Nel caso odierno lāaccettazione non ĆØ stata preceduta da una riserva destinata ad accertare la esistenza di una prevedibile maggioranza. Nel corso delle consultazioni ĆØ stata unitaria la delegazione delle forze politiche che si sono presentate come coalizione nelle c elezioni. Nelle consultazioni presidenziali esse hanno rappresentato, nel loro complesso, la maggioranza parlamentare ed hanno espresso una comune indicazione per la carica di Presidente del Consiglio, rendendo superflua una riserva e una verifica da parte di chi ne fosse incaricato. La immediata accettazione da parte della personalitĆ incaricata di formare il Governo, la contestuale nomina dei ministri ha un solo precedente, ma non ĆØ atipica se il Presidente della Repubblica ha potuto constatare che sussistono le condizioni politiche per una prevedibile fiducia parlamentare.
Anche nella fase della composizione del Governo il ruolo del Presidente della Repubblica ĆØ di particolare rilievo. Non si limita a registrare le proposte del Presidente del Consiglio per dare ad esse veste formale con la nomina dei ministri. Il potere presidenziale di nomina, che la costituzione prevede, si puĆ² esprimere sia mediante suggerimenti al Presidente del Consiglio, sia escludendo alcuni nominativi o indicando per essi la titolaritĆ di un ministero diverso da quello che gli viene proposto.
Come ĆØ evidente le modalitĆ con le quali il Presidente della Repubblica svolge il suo ruolo, di supremo garante delle istituzioni e di arbitro imparziale nella competizione tra le forze politiche, sono diverse, nella soluzione delle crisi ministeriali e nella nomina del Governo, a seconda del diverso contesto politico. Lāesigenza di fondo ĆØ far funzionare correttamente le istituzioni con un Governo che abbia la fiducia del Parlamento, rispetti la costituzione, assolva agli obblighi internazionali dello Stato.