Il legislatore costituente, dopo aver definito i principi dellāautonomia e dellāindipendenza della magistratura da ogni altro potere con lāistituzione del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104), mostra segni concreti di umanesimo e di integritĆ nazionale. Sa che i principi subito dopo che sono stati affermati vanno garantiti. Nel caso della autonomia della magistratura ha a mente la tragica esperienza del regime appena tramontato.Ā Ha analizzato i modi concreti con i quali lāequilibrio tra i Poteri puĆ² essere manomesso. Ove non siano considerate, ex ante, tutte le possibili manovre volte a metterlo in discussione, eventualmente a depotenziarlo, a ridefinirlo anche nellāarea franca della Costituzione materiale, quel principio va declinato.
La catena logico-giuridica cui il costituente conferisce concreta vitalitĆ va riproposta: āla magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potereā. Lāorgano deputato alla gestione del principio ĆØ il Consiglio Superiore della Magistratura. Lāarea gestionale riservatagli ĆØ costituzionalizzata: si tratta delle assunzioni, delle assegnazioni, dei trasferimenti, delle promozioni, dei provvedimenti disciplinari che riguardano lo status dei magistrati (art. 105).
PerchĆ© la magistratura sia salvaguardata come ordine autonomo ed indipendente, il costituente sottrae agli altri poteri, piĆ¹ facilmente viene in mente il potere esecutivo, la possibilitĆ di interferire sullo stato giuridico dei magistrati dellāordine giudiziario. Anche se meno intuitivo di quello stabilito nei confronti del potere esecutivo, anche il limite nei confronti del potere legislativo ĆØ altrettanto netto. Il legislatore ordinario, quando interverrĆ nellāarea riservatagli dalla Costituzione sulle questioni concernenti lāordinamento giudiziario lo farĆ dentro i limiti stabiliti dalla stessa Costituzione.
Lo si deve annotare con ogni necessario rispetto della sacralitĆ dellāordinamento costituzionale, ma non puĆ² sottacersi, con occhi aggiornati ai piĆ¹ recenti sviluppi della scienza dellāorganizzazione, la effettiva configurabilitĆ del Consiglio Superiore della Magistratura in termini di āufficio dello stato giuridico dei magistratiā.
Chiunque abbia pratica di gestione delle risorse umane, nel settore pubblico e in quello privato, ĆØ perfettamente consapevole che si tratta di uno snodo essenziale per indirizzare lāattivitĆ degli enti di appartenenza. Il costituente non ha esitato ad estrarre tra le molteplici modalitĆ di protezione del principio di autonomia dellāordine della magistratura quella piĆ¹ essenziale, per lāevidente e rigoroso motivo che la configurazione e la gestione di ogni tipo di attivitĆ dipende largamente nei propri interpreti, in questo caso dai magistrati. Chiaro che se il Ministro della giustizia di un qualsiasi governo avesse il potere di intervenire sulle assunzioni ovvero sulle assegnazioni ovvero sulle promozioni dei magistrati avrebbe su di essi, al netto di ogni astratta attribuzione di diversitĆ e credibilitĆ funzionale (nei confronti di chi esercita il potere esecutivo nellāinteresse generale e delle leggi che lo regolano), un potere di condizionamento. Chiaro che se il legislatore ordinario non dovesse rispettare i vincoli costituzionali a tutela dellāindipendenza e dellāautonomia della magistratura, questāultima sarebbe oggetto di āappetiti di parteā, se volete ādi partitoā, e il punto di equilibrio delle responsabilitĆ istituzionali dei tre Poteri diventerebbe del tutto precario. Per avere un punto di riferimento basti pensare al succedersi scomposto di molte leggi elettorali, ogni volta giustificate con i valori alternativi della rappresentanza e della governabilitĆ . Sempre gravide di precarietĆ ed incertezza popolare.
Capisco qualche giustificato punto interrogativo. Tra gli altri il seguente: il Consiglio Superiore della Magistratura, il cuore del potere giudiziario, ĆØ nientāaltro che un ufficio di governo dello stato giuridico dei magistrati? Si, lo ĆØ!
Di conseguenza, le deliberazioni del CSM, nonostante la sua qualitĆ di organo di rilevanza costituzionale, hanno natura obiettivamente amministrativa.
La Corte Costituzionale, del tutto rispettosa dei principi dei quali ĆØ giudice, lo ha rilevato con precisione. āLe deliberazioni del CSM sono meri atti preparatori dei Decreti del Capo dello Stato e del Ministro della giustizia, adottati in loro conformitĆ e dei quali costituiscono il presuppostoā.
Sono gli atti di gestione del rapporto di lavoro dei magistrati.
E allora, deve esserci nellāordinamento un corto circuito.
A costo di essere ripetitivo, ricordo che la Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. A tutela di questi due cardini ordinamentali, la Costituzione pone il Consiglio Superiore della Magistratura, creandolo complesso ed equilibrato in tutte le componenti istituzionali. Gli conferisce poteri gestionali integrali sullo stato giuridico dei magistrati, ad evitarne ogni possibilitĆ di condizionamento (che ridonderebbe in violazione del principio di separazione dei poteri).
Aver costituzionalizzato unāarea gestionale, non le ha tolto la configurazione amministrativa. Le deliberazioni del CSM sono atti amministrativi.
E allora, perchĆ© il CSM ĆØ autorizzato dalla legge a votarli a maggioranza? PerchĆ© un provvedimento amministrativo che ĆØ terminale di unāistruttoria amministrativa ed integra il contenuto amministrativo dellāatto (DPR ā DM) che lo rende efficace tollera che il suo iter si concluda con una votazione a maggioranza?
Ecco, questa situazione ha lāapparenza e la sostanza di un corto circuito. Finisce per affievolire lāassetto costituzionale dellāautonomia e dellāindipendenza della magistratura. Affievolisce il principio di separazione dei poteri.
Che il Presidente di un Tribunale o un Procuratore della Repubblica, dal piĆ¹ importante al piĆ¹ remoto, siano nominati sulla base di una votazione di misura intervenuta nella deliberazione del CSM, ĆØ fatto che autorizza a dubitare della costituzionalitĆ della norma che regola il regime delle votazioni in seno al CSM. Eā fatto che autorizza a temere che la Magistratura sia effettivamente violabile nei principi di autonomia e indipendenza.
Autorizza a manifestare serie preoccupazioni sul fatto che a fronte di molte, dirompenti rappresentazioni della giustizia, non si levino voci politiche autonome e indipendenti da interessi o supposti interessi di parte.
E, tuttavia, la lezione costituzionale sta lƬ a dimostrare che il Paese ĆØ capace di equilibrio. Lo dimostri, subito, il Parlamento.