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Come i messaggi elettronici sono inquadrati giuridicamente

La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 170 del 27 luglio 2023, ha deciso sul conflitto di attribuzioni insorto tra il Senato e la Procura della Repubblica di Firenze, a seguito dellā€™acquisizione, da parte di questā€™ultima, delle comunicazioni del senatore Renzi senza previa autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare. La prima questione, attinente alla ammissibilitĆ  del ricorso per conflitto di attribuzioni, trova una risposta scontata da parte della Consulta, poichĆ© sia il Senato che il pubblico ministero rientrano nella nozione di potere dello Stato prevista dalla legge. Piuttosto, lā€™aspetto di maggior interesse della sentenza ĆØ collegato alla seconda questione che riguarda lā€™inquadramento giuridico dello scambio di messaggi elettronici, in particolare della messaggistica che intercorre tramite WhatsApp, nella categoria della libertĆ  di corrispondenza sancita negli artt. 15 e 68, terzo comma della Costituzione. E-mail, messaggi e WhatsApp sono senza ombra di dubbio riconducibili al concetto di corrispondenza, essendo del tutto assimilabili alla tradizionale e sempre piĆ¹ ridotta comunicazione epistolare, come lettere e biglietti chiusi.

Superando una opinabile ricostruzione della giurisprudenza, la Corte afferma che alle nuove forme di comunicazione tecnologica si applicano le garanzie costituzionali previste per la corrispondenza. Invero, il messaggio comunicativo non cessa di essere riservato neanche dopo che il destinatario ne abbia preso conoscenza e va preservato da occhi indiscreti fin quando rimane nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso e del mittente. Infatti, la protezione costituzionale della segretezza di comunicazione non si conclude con la ricezione del messaggio, ma si protrae nel tempo fin tanto che il mittente e il destinatario lo considerano attuale. Del resto, osserva ancora la Corte, se lā€™acquisizione di dati esteriori di comunicazioni giĆ  avvenute, quali quelli memorizzati in un tabulato telefonico, risulta coperta dalla garanzia costituzionale della libertĆ  e della segretezza, a maggior ragione ĆØ impensabile che non ne fruisca il sequestro di messaggi elettronici, anche se giĆ  recapitati al destinatario, operazione che apre squarci di conoscenza ben piĆ¹ intrusiva sulla vita delle persone.

Se tale protezione vale per tutti i cittadini, nel caso esaminato dalla Consulta si discute di comunicazioni di un membro del Parlamento, rispetto alle quali vengono in rilievo specifiche e ulteriori tutele costituzionali. La Corte richiama in proposito una sua precedente sentenza, la n. 390 del 2007, nel punto in cui chiarisce il significato dellā€™art. 68 della Costituzione, quale norma strumentale alla salvaguardia delle funzioni parlamentari e destinata ad evitare che intercettazioni e sequestri di corrispondenza siano indebitamente finalizzati ad incidere sul mandato elettivo, divenendo fonti di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dellā€™attivitĆ .

Tale lettura trova conferma nellā€™interpretazione offerta dalla Corte Edu della nozione di corrispondenza non limitata al momento del flusso, ma estesa anche alla posta elettronica e alla messaggistica istantanea giĆ  ricevute dal destinatario. La tutela perdura dopo lā€™apertura del messaggio che rimane comunicazione protetta e non degrada a semplice documento, cessando di essere tale solo quando questā€™ultima perde di attualitĆ  per decorso del tempo, assumendo un valore affettivo, storico o collezionistico. PerchĆ© spiegano i giudici, degradare la comunicazione quando non ĆØ piĆ¹ in itinere a mero documento significherebbe azzerare la protezione costituzionale della comunicazione operata tramite posta elettronica e messaggistica istantanea. CiĆ² che caratterizza la comunicazione digitale, con la copertura di rete internet, ĆØ proprio lā€™immediatezza tra invio e ricezione, senza che intercorra uno iato temporale apprezzabile.

La pronuncia della Consulta segna un punto di svolta importante: aprendo il testo costituzionale alla emersione di ogni strumento che il mondo digitale mette a disposizione a fini comunicativi, sconosciuti al momento in cui la Costituzione ĆØ stata scritta. Proprio la stretta attinenza tra libertĆ  e segretezza della comunicazione ā€œal nucleo essenziale dei valori della personalitĆ  impone di conferire a tale libertĆ  un significato espansivo, che consente di riconoscere alla persona quello spazio vitale senza il quale questa non puĆ² svilupparsi in armonia con i postulati della dignitĆ  umanaā€.

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