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Le aree di possibile impegno della Corte costituzionale per il 2024

Foto dal sito della Corte Costituzionale

Se ci si chiede quali saranno gli impegni e quali gli indirizzi della Corte costituzionale nell’anno che ora si apre, è difficile dare una risposta per almeno due ragioni. La prima è che la Corte, organo di garanzia cosstituzionale, non opera di propria iniziativa, non elabora un proprio programma da attuare, ma come collegio giudicante decide le questioni che le vengono sottoposte, e che sono sollevate quando in un giudizio si profila un dubbio concreto di legittimità costituzionale di una legge che deve essere applicata, oppure quando si chiede che sia risolto un conflitto tra poteri dello Stato o tra Stato e Regioni. Inoltre, la Corte non ha un proprio indirizzo politico, che caratterizza invece l’azione del Parlamento, o politico-amministrativo, proprio del Governo. Se si vuole parlare di orientamenti e indirizzi della Corte costituzionale, questi hanno fondamento e risiedono nella costituzione, nelle sue disposizioni immediatamente precettive e nelle sue disposizioni di principio. Eppure si può fare qualche ipotesi sui campi nei quali la Corte, con le modalità e con il metodo ad essa propri, sarà impegnata.

Anzitutto la tutela dei diritti fondamentali degli individui di fronte alle scelte, effettuate o mancate, queste ultime se costituzionalmente dovute e di contenuto vincolato, del legislatore. É questo il compito proprio e caratterizzante della Corte. In proposito si può ricordare che l’esperienza mostra come non ci sia legge di riforma che, da applicare nel corso di un giudizio, non presenti dubbi di legittimità costituzionale e giunga quindi all’esame della Corte. Restano anche non ancora non soddisfatte sollecitazioni che la Corte ha rivolto al Parlamento, perchè assuma la responsabilità politica di integrare una dischiplina i cui principi e termini essenziali sono stati delineati da sentenze della Corte, in particolare su temi sensibili. Così, ad esempio, per le modalità e le procedure con le quali possa trovare corretta applicazione la già dichiarata non punibilità dell’aiuto al suicidio, limitatamente alle condizioni e nei casi circoscritti dalla pronuncia della Corte, evitando di lasciare spazio a variegate iniziative delle Regioni o a estensioni nelle casistiche giudiziarie. Così pure per le modalità di protezione del preminente interesse del bambino nato da fecondazione eterologa e gestazione surrogata, senza tuttavia dare spazio ad automatismi nel riconoscimento della cosiddetta genitorialità intenzionale, che finirebbero per legittimare l’utero in affitto.

Altri temi di possibile richiamo, quali oggetto di giudizi di legittimità costituzionale, le novità in materia di prestazioni sociali e pensionistiche, la cui ragionevolezza e retroattività è spesso messa in discussione, o le più complesse innovazioni legislative nella disciplina dei processi civili e penali, in riferimento alla garanzia del diritto di difesa.

Sul piano del rapporto tra istituzioni e dei possibili conflitti tra di esse, è significativo e numeroso il contenzioso tra la Camera o il Senato e magistrati, nel verificare l’ambito delle immunità che la costituzione assicura ai membri del del Parlamento per dichiarazioni che si assumono rese nell’esercizio delle loro funioni. Ancor più significativo il conflitto tra politica e magistraatura che tende a manifestarsi e permanere per l’uso talvolta disinvolto, dichiarato illegittimo dalla Corte in un caso recente, delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione che la costituzione stabilisce siano possibili solo dopo autorizzazione della Camera alla quale il parlamentare appartiene.

Nell’ambito dei rapporti tra Stato e Regioni non manca il consueto terreno di contenzioso, che potrebbe essere alimentato anche dalle possibili innovazioni che recherebbe la disciplina dell’autonomia differenziata, ora in discussione in Senato, e soprattutto dai corollari che essa comporta, a partire dalla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere egualmente garantiti su tutto il territorio nazionale (LEA).

Al possibile controllo della Corte non si sottraggono, come ha ricordato il suo presidente Barbera, neanche le leggi di revisione costituzionale, quali la disciplina della possibile introduzione della elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, avendo come riferimento di un eventuale giudizio i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, considerati, dalla giurisprudenza della Corte, irreformabili.

Come si vede non mancano le aree di possibile impegno della Corte costituzionale, non già per effettuare scelte politiche, bensì per garantire, ad ogni livello, il rispetto della costituzione.

Cesare Mirabelli: