Sono state depositate le motivazioni della Corte di Cassazione sull’assoluzione di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, giudicati nell’ambito del processo per l’omicidio di Meredith Kercher. Secondo i giudici della quinta sezione penale della Suprema Corte, l’inchiesta sulla morte della studentessa inglese è afflitta da “colpevoli omissioni” nelle indagini, condotte con “deprecabile pressapochismo”, ed inoltre le prove genetiche – nel processo indiziario imbastito a carico della giovane americana di Seattle Amanda Knox e del suo ex fidanzato pugliese, Raffaele Sollecito – sono state “acquisite in violazione delle regole consacrate dai protocolli internazionali”. Nulla di quanto raccolto è in grado, dunque, di provare la colpevolezza “oltre ogni ragionevole dubbio”.
E’ questo il giudizio severo della Cassazione sull’operato degli inquirenti che si sono occupati del delitto – che rimane un caso irrisolto – avvenuto a Perugia il primo novembre del 2007, nell’abitazione di Via della Pergola dove quattro ragazze, due italiane e due straniere, convivevano quando Metz venne uccisa da più colpi di arma da taglio, soffocata dal suo stesso sangue mentre qualcuno, rimasto senza nome e a piede libero, le tappava la bocca mentre infieriva. Secondo i magistrati della Corte di Cassazione non è possibile altra soluzione che assolvere Amanda e Raffaele, come deciso lo scorso 27 marzo, dopo una altalena di verdetti.
La Corte ha anche sottolineato come pur nell’ipotesi che sia la Knox che Sollecito si trovassero nella casa di via della Pergola, non si può accertare la “loro partecipazione materiale all’omicidio”. A dare enfasi a questa motivazione è “l’assoluta mancanza di tracce biologiche a loro riferibili” sia nella stanza, sia sul corpo della vittima. Inoltre la Corte di Cassazione accusa la defaillance nell’indagine per “colpevoli omissioni”, nell’assenza delle quali sarebbe stato possibile “delineare un quadro, se non di certezza, quanto meno di tranquillizzante affidabilità, nella prospettiva vuoi della colpevolezza vuoi dell’estraneità”.