Pubblicate le nuove norme sui fenomeni di presunta origine soprannaturale

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Sono state diffuse dal Dicastero per la Dottrina della Fede le nuove Norme sui presunti fenomeni soprannaturali. Secondo il testo, solo il Papa può, “in via del tutto eccezionali”, dichiararli tali. La dichiarazione di “soprannaturalità” viene sostituita dal “Nihil obstat”. Ai vescovi spetta il discernimento, al Dicastero l’approvazione finale. Sei le categorie di voto conclusivo sui presunti fenomeni, al posto delle tre preesistenti.

Pubblicate le le nuove norme sui fenomeni di presunta origine soprannaturale

Solo il Papa può autorizzare, “in via del tutto eccezionale”, una procedura di dichiarazione di “soprannaturalità” dei presunti fenomeni soprannaturali, come di fatto è avvenuto negli ultimi secoli “solo in pochissimi casi”. È quanto si legge nelle nuove Norme del Dicastero per la Dottrina della Fede per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali, in cui si stabilisce che la dichiarazione di “soprannaturalità” venga sostituita o da un “Nihil obstat”, che autorizza un lavoro pastorale positivo, o “da un’altra determinazione adatta alla situazione concreta”.

Le nuove procedure per tempi più brevi

Le procedure previste dalle nuove Norme, con la proposta di sei possibili decisioni prudenziali, “permettono di giungere in un tempo più ragionevole a una decisione che aiuti il vescovo a gestire la situazione relativa a eventi di presunta origine soprannaturale, prima che essi acquistino dimensioni molto problematiche, senza un necessario discernimento ecclesiale”, spiega il card. Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, nell’introduzione al documento. Nelle nuove Norme, inoltre, resta ferma la possibilità di una dichiarazione di “non soprannaturalità” solo “quando emergono segni oggettivi e chiaramente indicativi di una manipolazione presente alla base del fenomeno, ad esempio quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando le prove indicano che il sangue di un crocifisso appartiene al presunto veggente, eccetera”.

Il discernimento è compito del vescovo

Il “discernimento” su un presunto fenomeno soprannaturale “è compito del vescovo diocesano”, ma poiché, “oggi più che mai, questi fenomeni coinvolgono molte persone che appartengono ad altre diocesi e si diffondono rapidamente in diverse regioni e Paesi”, le nuove Norme dispongono che il Dicastero per la dottrina della fede “deve essere consultato e intervenire sempre per dare un’approvazione finale a quanto deciso dal vescovo, prima che quest’ultimo faccia pubblica una determinazione su un evento di presunta origine soprannaturale”.

In sintesi, “il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali è fatto sin dall’inizio dal vescovo diocesano, o eventualmente da altra autorità ecclesiastica, in dialogo con il Dicastero”, che “si riserva la possibilità di valutare gli elementi morali e dottrinali di tale esperienza e l’uso che ne viene fatto”.

A volte, si precisa nelle nuove norme, “il discernimento può occuparsi anche di delitti, manipolazioni delle persone, danni all’unità della Chiesa, profitti economici indebiti, gravi errori dottrinali, che potrebbero provocare scandali e minare la credibilità della Chiesa”. In alcuni casi, inoltre, il Dicastero può intervenire “motu proprio”: “dopo essere arrivati ad una “determinazione chiara”, le nuove Norme prevedono che “il Dicastero si riserva, in ogni caso, la possibilità di intervenire nuovamente a seguito dello sviluppo del fenomeno” e chiedono al vescovo di “continuare a vigilare” per il bene dei fedeli.

No a “scopi di lucro, potere, fama”

“In alcuni casi di eventi di presunta origine soprannaturale si rilevano delle criticità molto serie a danno dei fedeli”, il monito del testo, in cui si stigmatizza “un uso di simili fenomeni per trarre lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale, che può arrivare persino alla possibilità di compiere atti gravemente immorali o addirittura come mezzo o pretesto per esercitare un dominio sulle persone o compiere degli abusi”. “Non si deve ignorare neppure, in occasione di simili eventi, la possibilità di errori dottrinali, di indebiti riduzionismi nella proposta del messaggio del Vangelo, la diffusione di uno spirito settario”, prosegue Fernandez nell’introduzione, secondo il quale “esiste pure la possibilità che i fedeli siano trascinati dietro a un evento, attribuito ad un’iniziativa divina, ma che è soltanto frutto della fantasia, del desiderio di novità, della mitomania o della tendenza alla falsificazione di qualcuno”. Senza considerare il sensazionalismo dei media, che può “attirare l’attenzione o suscitare la perplessità di molti credenti”.

Nel caso in cui venga concesso da parte del Dicastero per la dottrina della fede un “Nihil obstat”, i fenomeni di presunta origine soprannaturale “non diventano oggetto di fede”. A volte, certi fenomeni di presunta origine soprannaturale “appaiono connessi ad esperienze umane confuse, ad espressioni imprecise dal punto di vista teologico o ad interessi non del tutto legittimi”, il grido d’allarme del testo.

La Chiesa ha il dovere di discernere

Secondo le nuove Norme, la Chiesa potrà compiere il dovere di discernere: ”se sia possibile scorgere nei fenomeni di presunta origine soprannaturale la presenza dei segni di un’azione divina; se negli eventuali scritti o messaggi di coloro che sono coinvolti nei presunti fenomeni in parola non vi sia nulla che contrasti con la fede e i buoni costumi; se sia lecito apprezzarne i frutti spirituali, o risulti necessario purificarli da elementi problematici o mettere in guardia i fedeli dai pericoli che ne derivano” se sia consigliabile una loro valorizzazione pastorale da parte dell’autorità ecclesiastica competente”.

Tra i “criteri positivi” da valutare, “la credibilità e buona fama delle persone, l’equilibrio psichico, l’onesta e la rettitudine nella vita morale”. Tra i “criteri negativi”: errori dottrinali, ricerca evidente di lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale, “atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione del fatto dal soggetto o dai suoi seguaci, alterazioni psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto”. Nelle nuove norme, infine, vengono introdotte 6 categorie di voto conclusivo sui presunti fenomeni, al posto delle 3 preesistenti.

Fonte: AgenSIR

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