Pedopornografia: indagato sacerdote della Nunziatura a Washington

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Un sacerdote, membro del corpo diplomatico della Santa Sede accreditato a Washington, è sotto inchiesta per pedopornografia da parte del Promotore di Giustizia vaticano. La notizia è stata diffusa dalla Sala Stampa della S. Sede con un breve comunicato nel quale si rende noto che “Il 21 agosto scorso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America ha notificato, per via diplomatica, la possibile violazione delle norme in materia di immagini pedopornografiche da parte di un membro del corpo diplomatico della Santa Sede accreditato a Washington. La Santa Sede, secondo la prassi adottata dagli Stati sovrani, ha richiamato il sacerdote in questione il quale si trova attualmente nella Città del Vaticano”.

Indagine del Promotore di Giustizia

Immediata l’apertura dell’inchiesta, nella linea della tolleranza zero iniziata da Benedetto XVI e proseguita da Francesco: appena ricevute “le informazioni dal governo statunitense – si legge nella nota – la Segreteria di Stato le ha trasmesse al Promotore di Giustizia del Tribunale vaticano. Il Promotore di Giustizia ha aperto un’indagine ed è stata già avviata una collaborazione a livello internazionale al fine di raccogliere elementi relativi al caso. Si ricorda che, come è previsto dalle leggi vigenti per tutte le istruttorie preliminari, le indagini del Promotore di Giustizia sono protette dal necessario riserbo istruttorio”.

La pena

Non è quindi stato rivelato se l’accusa nei confronti del sacerdote della Nunziatura riguardi la visione o la detenzione di materiale pedopornografico. In entrambi i casi si tratterebbe di un reato penale e di uno dei delitti “graviora” previsti dalle norme canoniche. Le ultime norme modificate prevedono che “I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono: 1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; 2° l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento. Il chierico che compie i delitti di cui al paragrafo 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione”. Oltre a questo si aggiunge l’inchiesta che potrebbe portare a una condanna penale, che in Italia va da sei a 12 anni di reclusione.

Andrea Acali: