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Suicidio assistito, deciso il farmaco per Mario. il Comitato dà via libera al Tiopentone

Il parere della Commissione: "Il Tiopentone sodico appare idoneo a garantire una morte rapida (minuti) e indolore. La modalità è quella della autosomministrazione mediante infusione endovenosa"

E’ corretto l’uso del Tiopentone per il suicidio medicalmente assistito chiesto da Mario, 44enne tetraplegico marchigiano che ha ingaggiato una battaglia legale con l’Aziedna sanitaria Unica Regionale (Asur) per l’applicazione della sentenza della Consulta Cappato-Dj Fabo. A decidere l’appropriatezza del farmaco, anticipa oggi il Corriere Adriatico riportato da Ansa, una commissione multidisciplinare di esperti, istituita dall’Asur, dopo la verifica delle condizioni di Mario da parte del Comitato Etico Regione Marche.

“Il Tiopentone sodico idoneo per una morte rapida e indolore”

Il Tiopentone sodico “appare idoneo a garantire una morte rapida (minuti) e indolore. La modalità è quella della autosomministrazione mediante infusione endovenosa”, la spiegazione della commissione.

Una svolta – scrive il Corriere Adriatico – destinata a fare giurisprudenza, almeno fino a quando il Parlamento non si esprimerà sulla proposta di legge, la cui discussione alla Camera è stata ulteriormente rinviata alla prossima settimana.

Il Gruppo tecnico multidisciplinare, istituito dall’Asur il 28 dicembre, ha prodotto la sua relazione per dirimere l’ultimo quesito rimasto in sospeso dopo la pronuncia del Comitato Etico regionale e che separava il camionista marchigiano di 43 anni – tetraplegico dopo un incidente stradale – dalla volontà di mettere fine alla sua vita. Accelerando probabilmente anche l’iter della richiesta di un altro marchigiano, Antonio.

Il documento – di cui il Corriere Adriatico è entrato in possesso – analizza in 15 pagine tutta la situazione, approfondendo le tematiche tossicologiche per esprimersi su un tassello fondamentale che va a completare la richiesta contenuta nell’ordinanza del Tribunale di Ancona emessa il 9 giugno scorso. Ossia “se la modalità, la metodica ed il farmaco (Tiopentone Sodico nella quantità di 20 grammi) prescelti siano idonei i garantirgli la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile (rispetto all’alternativa del rifiuto delle cure con sedazione profonda continuativa, e ad ogni altra soluzione in concreto praticabile, compresa la somministrazione di un farmaco diverso)”.

La commissione e le sue motivazioni

La commissione, composta da due direttori di Unità operativa complessa (Anestesia-Rianimazione e Medicina legale), due direttori di Unità operative semplici dipartimentali (Cure palliative e Farmacia), un ordinario di Farmacologia e un dirigente Asur, dopo un’ampia discussione e all’unanimità ha risposto in maniera dettagliata.

In merito a modalità, metodica e farmaco prescelto da Mario: “Il Tiopentone sodico appare idoneo a garantire una morte rapida (minuti) e indolore ad un dosaggio non inferiore a 3-5 grammi per una persona adulta del peso di 70 kg […]La modalità di somministrazione è quella dell’autosomministrazione mediante infusione endovenosa […]”.

In merito alla possibilità di somministrare un farmaco diverso dal Tiopentone Sodico: “L’esame della letteratura scientifica fa rilevare che tale farmaco potrebbe essere identificato nel Propofol il quale, tuttavia, mostra numerose criticità rispetto al Tiopentone […]L’effetto letale del Propofol può essere raggiunto solo somministrando più flaconi in quantità complessivamente più elevata del Tiopentone e con necessità di intervento di terzi (eutanasia attiva)”.

In merito all’alternativa del rifiuto alle cure con sedazione profonda continuativa: “Nel caso in esame la sedazione palliativa profonda conseguente al rifiuto alle cure è possibile ma non rapida. In tale ipotesi deve inoltre essere tenuta in considerazione la comprensibile ulteriore sofferenza che i familiari di Mario proverebbero nella prolungata attesa dell’evento morte del proprio congiunto”.

L’attuazione della sedazione palliativa inoltre deve per legge (219/2017) avere il consenso del paziente. In merito all’individuazione della morte più dignitosa possibile: “La soggettività del concetto di autodeterminazione, l’assenza di una normativa nazionale sul fine vita e la scarsa casistica non consentono a questo Gruppo di esprimere una definizione oggettivamente valida circa la ‘morte più dignitosa possibile’ tra le procedure prese in esame”.

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