Il Senato ha approvato la riforma del processo penale (nota anche come “riforma Bonafede“) con 177 sì e 24 no. Il testo era già stato licenziato dalla Camera ed è quindi legge. L’approvazione della riforma del processo penale, come quella del processo civile, sono tra le condizioni poste dall’Ue per erogare i fondi del Recovery Plan.
Nella mattinata di giovedì 23 settembre, l’Assemblea del Senato ha dunque approvato in via definitiva il ddl n. 2353, che prevede la delega al Governo per l’efficienza del processo penale, e sui quali il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva posto la questione di fiducia. Nella seduta di mercoledì 22, l’Assemblea aveva infatti rinnovato la fiducia al Governo, approvando i due articoli del provvedimento.
Il ddl n. 2353 sulla riforma della Giustizia in breve
Il ddl n. 2353 Bonafede [qui il testo completo, ndr] già approvato dalla Camera dei Deputati il 3 agosto, reca la “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, si compone di 2 articoli:
- l’articolo 1 rubricato “Delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell’ufficio per il processo penale”, si compone di 28 commi e contiene deleghe al Governo per l’efficienza del processo penale,
- l’articolo 2 contiene novelle al c.p. e al c.p.p., immediatamente precettive.
Finalità
Nei lavori parlamentari le finalità vengono così individuate:
- l’esigenza di accelerare il processo penale anche tramite una sua deflazione e la sua digitalizzazione,
- misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato,
- una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, del quale è prevista l’improcedibilità in caso di eccessiva durata.
Deflazione ed accelerazione del processo penale
L’articolo 1, comma 9, detta principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare incidendo:
- sui termini di durata delle indagini preliminari rimodulandoli in funzione della natura dei reati per cui si procede;
- sull’iscrizione nel registro della notizia di reato in relazione sia ai presupposti della quale si prevede un meccanismo di verifica, su richiesta di parte, che consenta al giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione stessa e di retrodatarla;
- sulla fase conclusiva delle indagini preliminari, con l’obiettivo da un lato di rafforzare le garanzie dell’indagato e della persona offesa e dall’altro di ridurre i momenti di stasi del processo;
- sull’udienza preliminare, limitandone la previsione tramite l’estensione del catalogo dei reati con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, individuandoli tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento e prevedendo un meccanismo di controllo del giudice sulla formulazione dell’imputazione;
- sui criteri decisori di cui agli articoli 125 disp. att. c.p.p. e 425, comma 3, c.p.p. (regola di giudizio per l’archiviazione e per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere) sostituendo l’inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio degli elementi acquisiti con l’inidoneità dei medesimi elementi a consentire una “ragionevole previsione di condanna”;
- sui criteri di priorità per l’esercizio dell’azione penale, prevedendosi che gli uffici del PM nell’ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da individuare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell’utilizzo efficiente delle risorse disponibili.
Riforma riti alternativi
L’articolo 1, comma 10 scandisce principi e criteri direttivi per la riforma dei riti alternativi, finalizzati ad estenderne l’applicabilità ed a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflattivi del rito dibattimentale:
- patteggiamento, il Governo dovrà consentire, quando la pena detentiva da applicare superi 2 anni, che l’accordo tra imputato e PM si estenda alle pene accessorie e alla confisca facoltativa e dovrà ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi,
- giudizio abbreviato, il Governo dovrà intervenire sulle condizioni per l’accoglimento della richiesta subordinata a un’integrazione probatoria, prevedendone l’ammissibilità solo se l’integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale. Il Governo dovrà inoltre prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato,
- procedimento per decreto, il legislatore delegato dovrà estendere da 6 mesi a un anno, il termine a disposizione del PM per chiedere al GIP l’emissione del decreto, stabilendo che presupposto dell’estinzione del reato sia, oltre al decorso dei termini, anche il pagamento della pena pecuniaria e prevedendo che se il condannato rinuncia all’opposizione può essere ammesso a pagare una pena pecuniaria ridotta,
- giudizio immediato, il provvedimento intende aumentare le possibilità di accesso ai riti premiali a fronte del decreto del GIP che dispone il giudizio immediato e consentire all’imputato, in caso di nuove contestazioni in dibattimento, di richiedere l’accesso ai riti alternativi.
Giudizio dibattimentale
L’articolo 1, comma 11, con riguardo al giudizio dibattimentale, contiene direttive rivolte all’obiettivo dell’accelerazione del procedimento, in base alle quali il governo dovrà prevedere:
- che i giudici debbano fissare e comunicare alle parti il calendario organizzativo delle udienze;
- che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell’ammissibilità delle stesse;
- il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l’udienza fissata per l’esame del consulente o del perito;
- prevedere che, nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta. Quando la prova dichiarativa sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice potrà disporre la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.
Procedimenti di competenza del giudice monocratico
L’articolo 1, comma 12 delega il Governo ad intervenire sulla disciplina dei procedimenti attribuiti alla competenza del giudice monocratico ove non si fa luogo ad udienza preliminare e l’esercizio dell’azione penale avviene con citazione diretta a giudizio.
Sistema delle impugnazioni
Quanto al giudizio di appello, il Governo è delegato:
- ad estendere le attuali ipotesi di inappellabilità delle sentenze (di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; di condanna al lavoro di pubblica utilità);
- ad ampliare l’ambito applicativo del concordato sui motivi in appello, tramite l’eliminazione di tutte le preclusioni all’accesso a tale istituto;
- a prevedere l’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi.
Giudizio in Cassazione
La delega prevede che la trattazione dei ricorsi avvenga con contraddittorio scritto senza l’intervento dei difensori facendo salva la possibile istanza delle parti di discussione orale. Dinanzi alla Cassazione è infine prevista l’introduzione di un ricorso straordinario per dare esecuzione alle sentenze della CEDU.
Condizioni di procedibilità
Finalità deflattive del processo penale persegue l’articolo 1, comma 15, che delega il Governo a intervenire sulla disciplina delle condizioni di procedibilità, allargando l’ambito di applicazione della procedibilità a querela. Anche il potenziamento degli istituti della non punibilità per tenuità del fatto e della messa alla prova, previsto dall’articolo 1 commi 21 e 22, dovrebbe consentire di ridurre le ipotesi nelle quali il procedimento penale giunge al dibattimento.
Sospensione del procedimento penale
L’articolo 1, comma 22 delega il Governo a estendere l’ambito di applicabilità dell’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato a specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell’autore. Si prevede inoltre l’applicazione dell’istituto già durante le indagini preliminari.
Revisione del sistema sanzionatorio
Presentano una finalità deflattiva alcuni principi di delega relativi alla revisione del sistema sanzionatorio penale: l’articolo 1, comma 17 delega il Governo a rivedere la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, da individuare:
- nella semilibertà,
- nella detenzione domiciliare,
- nel lavoro di pubblica utilità,
- nella pena pecuniaria,
ampliandone l’ambito di applicazione. Le nuove pene sostitutive, irrogabili entro il limite di 4 anni di pena inflitta, saranno direttamente applicate dal giudice della cognizione, sgravando in tal modo il carico dei giudici di esecuzione.
Contravvenzioni
L’articolo 1, al comma 23, prevede una delega al Governo nella quale prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni rivolta a operare già nella fase delle indagini preliminari, per effetto:
- del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall’organo accertatore,
- del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Digitalizzazione
Il provvedimento promuove la digitalizzazione del processo penale e l’impiego delle nuove tecnologie con finalità di velocizzazione e risparmio, anche muovendo dall’esperienza fatta nel corso della pandemia con il processo da remoto.
Notificazioni all’imputato
Ulteriori principi di delega sono ricondotti alla finalità di bilanciare le esigenze di velocizzazione del procedimento con quelle di mantenere elevate garanzie difensive. L’articolo 1, comma 6 reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina delle notificazioni all’imputato, prevedendo che solo la prima notificazione, ove egli prende conoscenza del procedimento a suo carico, e quelle relative alla citazione a giudizio in primo grado e in sede di impugnazione, dovranno essere effettuate di persona all’imputato. Le altre potranno essere effettuate al difensore di fiducia, al quale l’imputato avrà l’onere di comunicare i propri recapiti. La disciplina delle notificazioni all’imputato risulta connessa alla nuova regolamentazione del processo in assenza dettata dall’art. 1, comma 7.
Tutela della vittima e giustizia riparativa
La riforma include disposizioni per il rafforzamento degli istituti di tutela della vittima del reato e per l’introduzione di una disciplina organica sulla giustizia riparativa, anche in attuazione di direttive UE. In dettaglio, l’articolo 1, comma 18, detta principi e criteri direttivi per introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa, con particolare riguardo:
- alla definizione dei programmi,
- ai criteri di accesso,
- alle garanzie,
- alla legittimazione a partecipare,
- alle modalità di svolgimento dei programmi,
- alla valutazione dei suoi esiti, nelle diverse fasi del procedimento penale.
L’articolo 2, commi 11-13, con disposizioni subito precettive, integra le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte col cd. Codice rosso, dilatandone la portata applicativa anche alle vittime dei suddetti reati in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio.
Il comma 15 dell’articolo 2 è volto ad inserire tra i delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza quello di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Prescrizione e improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione
La riforma penale, con l’articolo 2, comma 1, interviene con disposizioni immediatamente prescrittive sulla disciplina della prescrizione dei reati contenuta nel codice penale, con la finalità di:
- confermare la regola, introdotta con la legge cd. Spazzacorrotti, secondo la quale il corso della prescrizione del reato si blocca con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna;
- escludere che al decreto penale di condanna, emesso fuori dal contraddittorio delle parti, possa conseguire l’effetto definitivamente interruttivo del corso della prescrizione;
- prevedere che se la sentenza viene annullata, con regressione del procedimento al primo grado o ad una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia definitiva di annullamento.
Ulteriori disposizioni di razionalizzazione del procedimento penale
Infine, il testo contiene una serie di disposizioni di delega riconducibili all’esigenza di razionalizzare alcuni specifici istituti processuali. Più in dettaglio, l’articolo 1, comma 14 delega il Governo ad intervenire in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca; l’articolo 1, comma 17 interviene sul procedimento di esecuzione della pena pecuniaria con la finalità di restituirle effettività. L’articolo 2, commi da 7 a 10, introduce specifiche disposizioni, subito precettive, volte a cautelare la più compiuta identificazione di alcune categorie di persone sottoposte al procedimento penale, con specifico riguardo:
- agli apolidi,
- alle persone della quali è ignota la cittadinanza,
- ai cittadini di uno Stato non appartenente all’UE o cittadini dell’UE privi del codice fiscale o che sono attualmente, o sono stati in passato, titolari anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’UE.
Misure con finalità di supporto all’implementazione della riforma
In particolare:
- l’articolo 2, commi 16 e 17, demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, l’istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, per la consulenza e il supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale;
- l’articolo 1, commi 26-28, delegano il Governo a modificare la disciplina vigente dell’ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d’appello.
Sunto a cura di Altalex.com