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Coronavirus e Chiesa: ecco la spiegazione di alcuni aspetti giuridici

La spiegazione di alcuni aspetti giuridici che riguardano la Chiesa in questo momento di emergenza nazionale a causa dell'epidemia di coronavirus

Chiariamo alcuni aspetti giuridici dei provvedimenti adottati che riguardano le nostre comunità ecclesiali. Si deve tenere sempre presente che nelle sue attività la Chiesa, avendo queste una indubbia rilevanza sociale, è tenuta a rispettare non solo le norme canoniche ma anche quelle dello Stato in cui vengono svolte.

Papa Francesco

La Disposizione del Consiglio dei Ministri di domenica 8 marzo (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522), in G.U. Serie Generale , n. 59 del 08 marzo 2020), vieta tutte le cerimonie religiose, non solo per le zone classificate per la diffusione del virus come rosse e arancione, ma per tutta Italia, come si legge all’art. 2, lettera v):  “L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato  1,  lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”.

Si tratta di norme di ordine pubblico. Se non rispettate comportano quanto previsto dall’art. 650 c.p.: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o d’igiene, con la pena dell’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato”.

Per i Parroci è importante sottolineare anche che il soggetto attivo del reato ex art. 650 c.p. è non solo la persona fisica nei confronti della quale l’ordine è stato emesso, ma anche il legale rappresentante della persona giuridica, la Parrocchia: pertanto far celebrare una Messa con afflusso di persone da un sacerdote di passaggio integra la fattispecie anche a carico del Parroco.

Come noto, già l’art. 3 comma 4 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 richiamava espressamente la fattispecie di cui all’art. 650 c.p. (cfr. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020), (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020).

Va aggiunto che, in caso di violazione delle disposizioni del Consiglio dei Ministri, non è escluso che si possa anche venire incriminati ai sensi dell’art. 452 c.p., per delitto colposo contro la salute pubblica. La pena prevista è da 3 a 12 anni di reclusione.

Dopo le disposizioni a carattere locale della Diocesi dove il virus si è più diffuso, la Conferenza Episcopale Italiana ha indicato con il comunicato stampa n. 11 dell’8 marzo 2020, che si rende indispensabile “l’accoglienza del Decreto [del Consiglio dei Ministri di domenica 8 marzo]”, aggiungendo che essa “è mediata unicamente dalla volontà di fare, anche in questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica”.

Collegato a queste disposizioni vi è la dispensa dall’osservanza del precetto festivo per tutti i fedeli, concessa inizialmente da parte dei singoli Vescovi, adesso a livello nazionale dalla Conferenza Episcopale, ex canone 87: “§1. Il Vescovo diocesano può dispensare validamente i fedeli, ogniqualvolta egli giudichi che ciò giovi al loro bene spirituale, dalle leggi disciplinari sia universali sia particolari date dalla suprema autorità della Chiesa per il suo territorio o per i suoi sudditi, tuttavia non dalle leggi processuali o penali, né da quelle la cui dispensa è riservata in modo speciale alla Sede Apostolica o ad un’altra autorità”.

I Pastori nelle proprie Diocesi possono determinare ancora, mediante disposizioni normative particolari di carattere legislativo (can. 29 CIC) oppure amministrativo generale (cann. 31-34) o singolare (cann. 48-58) la direttiva contenuta nel comunicato stampa n. 11 dell’8 marzo 2020.

Ovviamente, la prima motivazione per tutti i sacerdoti è tutelare la salute, non solo spirituale ma anche fisica, del nostro popolo, dando esempio con un comportamento responsabile e di fede, come Nostro Signore Gesù ci ha insegnato.

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