Non possono essere considerati redditi ai fini del calcolo Isee le pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento. A dirlo è il Tar del Lazio che ha reso note le sentenze relative a tre ricorsi presentati da diverse associazioni, tra cui Utim, unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva, e il raggruppamento nazionale Coordinamento disabili Isee No Grazie, e da famigliari di persone diversamente abili. In pratica, è stato dichiarato in parte illegittimo l’art.4 del Dpcm 159/2013, nella parte che include nei conteggi Isee i rimborsi e i sostegni erogati dallo Stato per le disabilità. Un provvedimento che fin dalla sua nascita aveva suscitato le contrarietà e critiche di tutto il mondo degli invalidi, che si sentivano pesantemente penalizzati, ma c’è voluto un tribunale per stabilirlo.
Secondo i giudici amministrativi, infatti, la nozione di reddito dovrebbe riferirsi a incrementi di ricchezza e non agli indennizzi riconosciuti a titolo compensativo o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità, quali le indennità di accompagnamento, le pensioni Inps alle persone non autonome in stato di bisogno economico, gli indennizzi Inail.
Rimane ora un vuoto: il vecchio Isee non c’è più, mentre quello nuovo è stato limitato. “Sono 24 ore che ci stiamo ragionando”, ammette il consulente legale di Anffas onlus, Gianfranco de Robertis. Per ora non resta che aspettare una nota esplicativa dal ministero nell’attesa di una decisione del Governo sull’Isee, che al momento però tarda ad arrivare.