L’ordinamento italiano è un modello particolare, poiché le recenti modifiche costituzionali, introducono un ampio trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni, tanto che si parla non più di semplice Stato regionale, e non ancora di Stato federale, ma si parla di Stato regionale avanzato. Pertanto, anche in considerazione del modificato rapporto fra lo Stato e le Regioni, le Regioni italiane non possono essere assimilate agli Stati membri degli Stati federali, e perciò neanche i Consigli regionali ai Parlamenti degli Stati federati. Dunque, il Parlamento continua a mantenere il proprio valore.
In definitiva, il Parlamento rimane il solo luogo in cui il bilanciamento interno al valore espresso nell’art. 5 della Costituzione può essere ricercato ed opportunamente conseguito. Il Parlamento, in qualità di titolare delle funzioni che tradizionalmente gli sono riconosciute, conserva la sua posizione di centralità nella Costituzione. Il Parlamento deve assicurare l’equilibrio tra unità e autonomia, soprattutto in questa fase accentuata di frantumazione dello Stato moderno e di perdita di sovranità verso l’esterno. Sfida di fronte alla quale il Parlamento, sintesi dell’intero popolo, non può sottrarsi, in quanto costituzionalmente individuato. In tal senso, la previsione di una seconda Camera come Senato delle Autonomie trova il suo fondamento proprio nell’esigenza di raccordo tra il centro e le periferie della Repubblica.