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MiTe, firmato il decreto che definisce i nuovi limiti dei riscaldamenti

Il dicastero del ministro Roberto Cingolani stabilisce la riduzione sia del periodo di accensione degli impianti, un'ora al giorno in meno, che del loro funzionamento, accorciato di 15 giorni

Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, ha firmato il decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale, come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale, rende noto lo stesso dicastero.

Le disposizioni

Il periodo di accensione degli impianti, spiega il ministero della Transizione ecologica, “è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di otto giorni la data di inizio e anticipando di sette la data di fine esercizio“. In presenza di “situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta. Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di un grado centigrado“. Per agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, spiega il ministero, “Enea pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini”.

Le esenzioni

Le riduzioni per il riscaldamento, previste dal decreto del Mite, hanno delle esenzioni: in particolare, “non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili“, fa sapere il dicastero del ministro Cingolani.

Le stime

Queste tre misure, secondo la stima dell’Enea, dovrebbero portare a un risparmio di 2,7 miliardi di metri cubi di gas. Per quanto riguarda la temperatura, dai 18 gradi per le attività industriali e artigianali il termostato scende a 17 mentre per altri ambienti si passa da 20 a 19 gradi. Il decreto rimodula i tempi di accensione degli impianti nelle città che rientrano nelle sei fasce climatiche in cui è suddivisa l’Italia in funzione del clima medio del comune. –  Zona A (che include Lampedusa, Porto Empedocle) dall’8 dicembre al 7 marzo per 5 ore giornaliere; la Zona B (Agrigento, Reggio Calabria, Messina e Trapani) dall’8 dicembre al 23 marzo per 7 ore giornaliere; la Zona C (Napoli, Imperia, Taranto, Cagliari) dal 22 novembre al 23 marzo per 9 ore al giorno; la Zona D (Firenze, Foggia, Roma, Ancona, Oristano) dall’8 novembre al 7 aprile per 11 ore al giorno; la Zona E (Aosta, Torino, Milano, Bologna, l’Aquila) dal 22 ottobre al 7 aprile per 13 ore al giorno; la Zona F (Belluno, Cuneo) nessuna limitazione.

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