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Bonus Vacanze: la risposta del MiBACT al problema liquidità

Abbiamo segnalato una difficoltà di liquidità legata al Bonus Vacanze al Mibact che, prontamente, ci ha risposto a firma della Sottosegretaria Bonaccorsi

“Il bonus vacanze è una misura concreta di aiuto al settore del turismo”. Si apre così la risposta pervenuta a In Terris dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (noto anche con l’acronimo MiBACT ) interpellato in seguito all’indagine svolta in esclusiva dal nostro quotidiano in Emilia Romagna. Nell’articolo, pubblicato lo scorso 16 luglio a firma di Milena Castigli e intitolato “Il Bonus Vacanze non è poi così ‘bonus’: l’allarme dalla riviera romagnola” si evidenzia un problema di liquidità di gestori e albergatori riminesi. Qui sotto la testimonianza di uno degli albergatori riminesi:

Un problema segnalato lo scorso 3 luglio anche dal sindaco di Rimini, il dott. Andrea Gnassi, che su Dire rilevava: “bisogna necessariamente coinvolgere il sistema creditizio per una ‘trasformazione’ del bonus in liquidità per gli imprenditori”.

Problema liquidità

Abbiamo segnalato questa difficoltà di liquidità – dovuta anche alla quasi totale assenza finora di turisti stranieri in Italia – direttamente al Mibact che, prontamente, ci ha risposto con una mail a firma dell’ufficio stampa della dott.ssa Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria al Turismo del Mibact. La riportiamo integralmente e ringraziamo il Ministero per la celerità e la completezza nella risposta, che sarà certamente di chiarimento e aiuto ad albergatori e ricettori turistici in questo importante momento di rilancio del turismo e dell’economia italiana.

La risposta del Mibact

Il Bonus Vacanza è una misura concreta di aiuto al settore del turismo. E’ un un credito di imposta ma a differenza dei classici crediti d’imposta è uno strumento bancabile, che può essere ceduto ai fornitori e agli intermediari finanziari già dal giorno successivo. Come può essere utilizzato dalle imprese e aziende ricettive per pagare le tasse, l’iva e i contributi già dal giorno successivo al suo utilizzo da parte dei clienti. Il Governo ha fatto un accordo con l’Associazione bancaria italiana per il suo utilizzo. La scorsa settima il Ministero dell’Economia col Sottosegretario Villarosa ha precisato che sono in via di risoluzione gli eventuali problemi di contabilità nel bilancio delle banche legati al bonus.

Secondo i dati aggiornati a venerdì 17.07.20, il Bonus vacanze è già stato attivato da 626.359 italiani per un controvalore economico pari a 284.794.200 euro. Quelli già spesi sono stati: 46.711. Per una misura partita in tutta corsa lo scorso 1 luglio. Il bonus sarà valido fino al 31 dicembre per una stagione, che come confermano tutti gli operatori, sarà più lunga quest’anno e non compressa solo a luglio e agosto. Appare del tutto surreale l’affermazione riportata nell’articolo secondo cui gli alberghi della riviera – la parte turistica del Paese che ad oggi ha la più alta percentuale di riapertura di alberghi e di prenotazioni confermate (in particolare dall’estero), sarebbero chiusi a causa del bonus vacanze. Ogni misura è migliorabile e, ovviamente, criticabile ma da qui a descrivere lo scenario riportato nel testo ce ne vuole.

Quanto poi alle richieste di quali strumenti il Governo abbia messo in campo per risolvere il problema della liquidità, le segnalo il D.L. n. 23/2020, convertito in Legge 5 giugno 2020 n. 40. Il cosiddetto DL “Liquidità” ha, infatti, potenziato il Fondo di garanzia per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell’epidemia da COVID-19. Le procedure di accesso sono state semplificate, le coperture della garanzia incrementate e la platea dei beneficiari ampliata.

Imprese e professionisti che vogliono ottenere la garanzia del Fondo, devono rivolgersi a banche e confidi che effettueranno la domanda. Quando l’intermediario finanziario presenta la richiesta di garanzia al Fondo il soggetto beneficiario riceve un’e-mail di avviso. Molte sono le novità introdotte del decreto legge 23/2020. Di seguito si riassumono le principali.

Su piccoli prestiti fino a 30 mila euro l’intervento del Fondo copre il 100% dei finanziamenti con durata massima di 10 anni senza che venga effettuata, ai fini della concessione della garanzia, la valutazione del merito di credito. Fermo restando l’importo massimo di 30 mila euro, il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi o il doppio della spesa salariale annua dell’ultimo esercizio utile. E’ stata ampliata, inoltre, la platea dei beneficiari: alle PMI e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, si sono aggiunti broker, agenti e subagenti di assicurazione, nonché enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che esercitano l’attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento.

La garanzia è concessa automaticamente e il prestito può essere erogato dalla banca senza attendere la risposta del Fondo. Per questo tipo di finanziamenti è stato predisposto un apposito modulo di domanda semplificato. L’approvazione delle domande senza valutazione del merito di credito ai fini della concessione della garanzia riguarda tutti i soggetti ammissibili, le imprese fino a 499 dipendenti (la precedente soglia era 249), e tutte le operazioni finanziarie. Il Fondo approva le domande presentate da banche, confidi e altri intermediari finanziari dopo aver verificato soltanto che il soggetto richiedente sia tra quelli ammissibili e che non superi i limiti di aiuto previsti.

La garanzia copre tutti i finanziamenti al 90% per cento fino a un importo massimo di 5 milioni di euro per singolo beneficiario (il precedente limite era di 2,5 milioni). L’importo massimo può essere raggiunto anche sommando più domande di ammontare inferiore. Per importi fino a 800.000 euro, si può aggiungere la garanzia di un confidi, fino a coprire 100% del finanziamento.

La garanzia può essere rilasciata anche su operazioni già erogate. Questa possibilità, però, vale solo se l’erogazione è stata effettuata non più di 3 mesi prima della richiesta al Fondo e, comunque, non prima del 31 gennaio 2020. Se la banca sospende le rate (o la sola quota capitale) di un finanziamento già garantito la durata delle garanzie sarà prolungata automaticamente. La sospensione deve essere accordata prima dalla banca e solo successivamente la stessa può fare richiesta di prolungamento della garanzia.

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