La riforma della giustizia è una esigenza che da anni è inserita tra le priorità dell’agenda di ogni Governo. Purtroppo poi quella priorità è stata sempre trascurata per diversi motivi. Tra questi uno dei più ricorrenti è rappresentato dai contrasti all’interno della maggioranza politica del momento circa quale riforma attuare e ciò a causa della difficoltà della “politica” di affrontare i reali problemi dell’amministrazione della giustizia che avrebbero dovuto orientare la riforma.
La conseguenza è stata, negli anni, l’approvazione di qualche norma riformatrice (spesso non migliorativa ma dannosa) relativa soltanto a qualche aspetto parziale o marginale del sistema giustizia sganciata da una visione di insieme del sistema da modificare per migliorarlo.
Ciò è accaduto anche negli ultimi mesi se si pensa che il Governo non si è occupato di temi importanti e delicati del sistema, sia civile che penale, e per quest’ultimo basterebbe citare all’anticorruzione, all’autoriciclaggio, oppure a quello della prescrizione dei reati.
Invece si è occupato del problema delle ferie dei magistrati avvertendo l’esigenza della modifica delle norme che le regolavano (e dunque del passaggio da 45 a 30 giorni, riduzione che invece non è stata operata per altre categorie di “statali” che usufruiscono della stessa durata delle ferie).
Rispetto a questo tema è innanzitutto opportuno precisare che è previsto per Legge la sospensione di determinate attività processuali nel periodo che comprende il mese di agosto e metà mese di settembre. Ed a questo periodo si aggancia quello delle ferie dei magistrati come degli avvocati. Durante questo periodo però i Tribunali sono in funzione ed i magistrati svolgono le attività processuali urgenti (processi con imputati detenuti, adozione di provvedimenti civili urgenti, indagini ecc…). Ovviamente i magistrati impegnati in quel periodo recupereranno i giorni di ferie non usufruiti in un altro periodo dell’anno, compatibilmente con le esigenze dell’ufficio (che, in realtà, non sempre consentono di effettuare il recupero).
In ordine alla predetta riforma della norma che disciplinava la durata delle ferie si deve evidenziare che è stata presentata dalla “politica” come una priorità, sostenendo che la durata delle stesse incidesse negativamente sulla durata dei processi e sulla quantità di quelli definiti.
In proposito è opportuno ricordare sia che rilievi statistici su base europea attestano che i magistrati italiani producono più degli altri magistrati europei, sia che la durata dei processi è legata a ben altre ragioni che la durata delle ferie dei magistrati, tra le quali:
1) Disfunzioni non attribuibili ai magistrati ma alla mancanza del personale amministrativo (ne mancano infatti su base nazionale più di diecimila) e di mezzi nonché il numero eccessivo di domande –nel civile e nel penale- rivolte all’A. G.,ecc…;
2) un complesso normativo,di diritto sostanziale e processuale civile e penale, che favorisce l’eccessiva durata dei processi; si può dire in sintesi che il sistema prevede delle facoltà per i difensori che consentono di allungare i tempi del processo civile e penale, e quest’ultimo – in particolare – è diventato una sorta di gioco dell’oca, sulla base del quale il processo può ritornare ad una fase precedente (con ciò rendendo più probabile la prescrizione del reato) anche quando ciò non sarebbe necessario;
3) il carico eccessivo di lavoro che grava su ogni singolo magistrato;
A ciò si aggiunga che il periodo feriale di 45 giorni., previsto dalla norma ora modificata, in realtà non era quasi mai utilizzato per intero dai magistrati e ciò per diverse ragioni. Tra queste si può ricordare il problema dei carichi eccessivi di lavoro – o la necessità di celerità legate all’indagine o al processo – che non consentivano di interrompere il lavoro, oppure la macanza di una norma che preveda la sospensione dei termini per il deposito delle sentenze nel periodo feriale (di agosto e metà settembre) che costringe i giudici a scrivere le sentenze anche durante le ferie per poterle depositare nei termini previsti dalla Legge.
Carlo Fucci
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere