Le reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione”. È questo il nome del nuovo documento di riferimento della Chiesa che indica la procedura canonica per verificare l’autenticità delle reliquie e garantire la conservazione dei resti mortali di beati e santi.
Il documento
Pubblicato dalla Congregazione delle Cause dei Santi e illustrato nella sala stampa vaticana da monsignor Robert Sarno è stato redatto nelle principali lingue moderne anzichè solo in latino. Il documento serve a vescovi ed eparchi per governare sia il culto pubblico di beati e santi che a gestire procedure previste dai processi di canonizzazione, quali ad esempio la ricognizione del corpo o la sua traslazione. “Contrariamente a quanto si pensa a Roma – ha spiegato monsignor Sarno – nelle chiese locali per molti si tratta di procedimenti totalmente nuovi, non così comuni, di procedure poco conosciute, inoltre il latino non è padroneggiato da tutti”.
Venerate nei secoli
Le reliquie, si legge infatti nell’Istruzione, “hanno sempre ricevuto particolare venerazione e attenzione perché il corpo dei Beati e dei Santi, destinato alla risurrezione, è stato sulla terra il tempio vivo dello Spirito Santo e lo strumento della loro santità, riconosciuta dalla Sede Apostolica tramite la beatificazione e la canonizzazione”.
Nell’Istruzione si sottolinea che “sono assolutamente proibiti il commercio (ossia lo scambio di una reliquia in natura o in denaro) e la vendita delle reliquie (ossia la cessione della proprietà di una reliquia dietro il corrispettivo di un prezzo), nonché la loro esposizione in luoghi profani o non autorizzati”.
Reliquie in vendita
Recentemente nella Chiesa si sono verificate dispute tra familiari del canonizzando, vendita di false reliquie di beati o santi su eBay a scopo di lucro o addirittura la vendita di vere reliquie per atti satanici. Il documento evidenzia, inoltre, la necessità di “osservare tutto ciò che è prescritto dalla legge civile e locale” e “prima di intraprendere qualsiasi operazione sulle reliquie o sui resti mortali” essere certi della “conformità a tale legge” e del “consenso dell’erede”.
Vengono considerate “reliquie insigni” il corpo dei Beati e dei Santi o le parti notevoli dei corpi oppure l’intero volume delle ceneri derivanti dalla cremazione. Vanno custodite “in apposite urne sigillate” in luoghi in cui si possa “garantire la sicurezza, rispettare la sacralità e favorire il culto”. Sono considerate “reliquie non insigni” piccoli frammenti del corpo. Devono essere possibilmente custodite “in teche sigillate”. Vanno infine conservate e onorate “con spirito religioso”, “evitando ogni forma di superstizione e di mercimonio”.