Tra gli atti persecutori esiste oggi, in Italia, il meno conosciuto “stalking giudiziario”, consistente nelle azioni giudiziarie infondate e ripetute di un soggetto per colpire l’altro non solo dal punto di vista psicologico e fisico ma anche quello delle spese processuali e legali. Lo scopo dello stalker giudiziario, infatti, non è solo di condizionare la vita, la libertà, le abitudini della vittima e la sua immagine pubblica ma di vendicare presunti torti subiti attraverso azioni legali, ricorsi, atti, esposti di lunga durata e dai costi elevati sino a procurare il dissesto economico della vittima o di costringerlo alla resa.
Si tratta di una forma particolare di stalking (chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva) che produce un danno al sistema giudiziario inondando di cause un settore già provato e costringendo lo Stato a delle spese inutili, tra cui un utilizzo non idoneo delle Forze dell’Ordine. Nella maggior parte dei casi riguarda situazioni di separazione e divorzio ma ci sono anche fattispecie concernenti rapporti di parentela, fra vicini di casa o colleghi.
Cosa dice la legge
Il legislatore è corso ai ripari con una modifica dell’articolo 91 del Codice di procedura civile (Legge del 10/11/2014, n. 162, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12/09/2014, n. 132, entrata in vigore l’11/11/2014), prevedendo l’addebito delle spese a colui che ha iniziato la causa inutile, senza compensazione. In questo modo, l’agente, considerato il venir meno di uno dei suoi obiettivi (il tracollo economico dell’avversario) e considerato il boomerang nei suoi confronti, preferisce cessare l’inutile persecuzione. I rischi, prima dell’introduzione di questo principio, erano piuttosto ridotti, per cui l’azione e la falsa denuncia erano un azzardo calcolato, poiché, a fronte del pagamento delle sole spese legali, avrebbero potuto raggiungere l’obiettivo secondario: se non distruggere economicamente l’avversario, almeno farlo vivere nell’angoscia, mitigando le sue pretese e preparare uno “scivolo” per le proprie, spesso condizionando l’ex coniuge (anche in considerazione dell’affido condiviso dei figli) o il vicino di casa. La tutela passa anche attraverso due articoli del Codice Penale, il n. 367 e il 368, contenuti nel libro secondo, titolo terzo (Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia). Il primo riguarda la “simulazione di reato”, il secondo la “calunnia”.
Processi sospesi? L'Italia medaglia d'oro
Nell’Annuario Statistico 2018 dell’Istat, capitolo n. 6 (Giustizia, criminalità e sicurezza), si osserva il “Movimento dei procedimenti civili per grado di giudizio e ufficio giudiziario” tra gli anni 2012-2016. Considerando gli Uffici del Giudice di pace, dei Tribunali e delle Corti di appello (esclusi i Tribunali per minorenni), si nota un continuo decremento: si va, infatti, per i procedimenti sopravvenuti, dai 4.041.919 casi del 2012 ai 3.981.884 del 2013, 3.707.799 del 2014, 3.512.197 del 2015, 3.461.022 del 2016. In 5 anni c’è stato un calo di quasi 600.000 procedimenti. L’azione dello stalker giudiziario (che può svilupparsi in ambito amministrativo, civile o penale), contribuisce a rendere l’Italia primatista al mondo in fatto di processi sospesi. La deontologia professionale degli avvocati dovrebbe limitare l’avvio di procedimenti, con l’invito ai propri assistiti di non perseguire la falsità e di soprassedere dal desiderio di vendetta o di persecuzione.
Il reato
Per prefigurarsi, il reato di stalking giudiziario necessita di alcune condizioni, tra queste l’infondatezza dall’azione legale promossa. A esso collegata è la strumentalità dell’azione, chiesta non per avere giustizia e tutela di un diritto quanto nell’assoluto interesse deliberato (e doloso) di arrecare danno e disagio. Queste azioni, corredate anche da denunce e querele, devono essere, inoltre, reiterate. Con una condotta farcita di falsità, calunnia, mania di persecuzione, godimento nel vedere la sofferenza altrui e comportamenti spregiudicati a danno della vittima, si possono generare sospetti e avviare procedimenti di apertura d’indagine; il tutto creando un senso di ansia e disperazione del soggetto stalkerizzato (consapevole, fra l’altro, della grave ingiustizia).
Le conseguenze
E’ importante evidenziare questa subdola forma di vessazione di cui, raramente, si coglie traccia nei media poiché rappresenta un fenomeno molto pericoloso, a livello di salute psichica e fisica, per chi lo subisce. E’ inammissibile e va impedito il più possibile, perché potrebbe colpire chiunque, costituendo, inoltre, un inutile costo sociale per il nostro Paese. Il deficit di informazione, per un argomento considerato quasi un tabù, non produce una riduzione del fenomeno in sé, per cui è opportuno parlarne, spiegarlo ai più che non ne hanno consapevolezza e che rappresentano prossime vittime potenziali.